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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine
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Art. 7 Istruttori di arrampicata
1L’autorizzazione per gli istruttori di arrampicata consente di accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera h, a condizione che il percorso di avvicinamento alla parete:
a. non richieda una progressione con corda corta;
b. non richieda l’attraversamento di ghiacciai; e
c. non richieda l’uso di materiale tecnico ausiliario come piccozze o ramponi.
2L’autorizzazione viene concessa se l’istruttore di arrampicata:
a. è «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 20024 (LFPr) o ha conseguito un certificato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI;
b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.
3Al titolo di «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» è equiparato il titolo acquisito secondo il diritto previgente come da allegato 4 numero 2, a condizione che il titolare pratichi la professione in modo regolare e segua un perfezionamento adeguato.
4L’autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita inoltre ad accompagnare clienti su vie ferrate con grado di difficoltà fino a massimo K3 secondo l’allegato 2 numero 5, sempre che il maestro di arrampicata disponga di una formazione complementare offerta dall’associazione professionale o da essa riconosciuta.
5Gli istruttori di arrampicata in formazione possono svolgere attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per una tale attività se ciò sia necessario per la formazione.
Art. 8 Maestri di sport sulla neve
1L’autorizzazione per i maestri di sport sulla neve consente di accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1, lettere c – e, nei limiti in cui:
a. l’escursione presenti al massimo i seguenti gradi di difficoltà:
1. per le escursioni con gli sci: PD secondo l’allegato 2 numero 3;
2. per le escursioni con racchette da neve: WT3 secondo l’allegato 2 numero 4;
3. per le discese fuori pista: D secondo l’allegato 2 numero 3;
b. non vengano attraversati ghiacciai;
c. eccettuati attrezzi di sport sulla neve, pelli di foca, coltelli da ghiaccio e racchette da neve, non sia necessario l’uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde.