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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine

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a. certifichino ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021-1:20158;

b. utilizzino come sistema di gestione della sicurezza le norme ISO 21101:2014 «Adventure tourism – Safety management systems – Requirements»9 e 21103:2014 «Adventure tourism – Information for partecipants»10 come pure il relativo resoconto tecnico ISO/TR 21101:2013 «Adventure tourism – Leaders – Personnel competence»11.

c. impieghino soltanto auditori con comprovate conoscenze specialistiche nelle attività secondo l’articolo 4 capoverso 1;

d. garantiscano una verifica degli standard di sicurezza anche nello svolgimento delle attività sul posto.

2Il riconoscimento vale massimo cinque anni. Su domanda e dopo nuovo esame dei presupposti per il suo rilascio può essere prorogato di volta in volta per massimo cinque anni.

3Gli organismi accreditati riconosciuti devono garantire che le condizioni di accreditamento siano sempre rispettate. Essi sono tenuti a comunicare spontaneamente e senza indugi al DDPS tutte le modifiche rilevanti riguardo al loro riconoscimento.

4Se vi sono segnali che un organo di certificazione riconosciuto non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento, il DDPS provvede alle necessarie verifiche.

5Il DDPS può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando non sono più soddisfatti i presupposti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità, il DDPS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.

Art. 14 Requisiti per la certificazione

1I requisiti minimi per una certificazione dell’impresa ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge sono soddisfatti se:

a. il sistema di gestione delle sicurezza si basa sulle norme di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b;

b. la certificazione avviene sulla base dell’analisi di un campione di rischi secondo l’allegato 5;

c. per lo svolgimento di attività ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 si impiegano solo persone che dispongono dei necessari titoli di formazione secondo l’allegato 6.

8 La norma può essere richiesta a pagamento all’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch

9 La norma può essere richiesta a pagamento all’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch

10 La norma può essere richiesta a pagamento all’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch

11 Il resoconto tecnico può essere richiesto a pagamento all’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch