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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine
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4L’autorità esamina la richiesta e la documentazione allegata entro dieci giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta la rinvia al mittente con l’indicazione di una scadenza per ovviare alle imprecisioni. Se tale termine non è rispettato la domanda viene considerata ritirata.
5L’autorità decide in merito alla richiesta entro dieci giorni lavorativi a partire da quello in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.
6Gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia ad aspiranti guide alpine, istruttori di arrampicata, accompagnatori di escursionismo e istruttori di discese in acque vive.
7Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.
Art. 19 Rinnovo dell’autorizzazione
1Per il rinnovo dell’autorizzazione i titolari di un’autorizzazione individuale per lo svolgimento di attività ai sensi dell’articolo 4 capoverso1 lettere a - h e k devono:
a. dimostrare che dalla data del rilascio dell’autorizzazione o dell’ultimo rinnovo hanno svolto una formazione continua nel campo della «sicurezza e gestione dei rischi» della durata di almeno due giorni, comprendene temi di cui all’articolo 2 della legge;
b. confermare in forma adeguata il rispetto dell’obbligo di un’assicurazione ai sensi dell’articolo 13 della legge.
2Per ottenere il rinnovo della propria autorizzazione, gli offerenti di cui all’articolo 6 della legge devono dimostrare che la certificazione è stata prorogata.
3Per il resto alla procedura si applica l’articolo 18.
Art. 20 Notifica di cambiamenti
Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla competente autorità cantonale i seguenti cambiamenti:
a. cambiamenti nei dati di cui all’allegato 1;
b. mancato rinnovo della certificazione;
c. modifiche intervenute in relazione all’assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l’articolo 13 della legge e l’articolo 24 della presente ordinanza.
Art. 21 Registro delle autorizzazioni
1L’UFSPO pubblica su internet un registro delle autorizzazioni di cui agli articoli da 5 a 11.
2La lista contiene i seguenti dati:
a. cognome e nome o ragione sociale della ditta del titolare dell’autorizzazione;
b. recapito;