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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine

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2Al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale» sono equiparati:

a. i titoli acquisiti secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 3, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata;

b. il titolo di «Swiss Snowboard Instructor SSBS» con formazione complementare per le attività fuori pista e le escursioni secondo il regolamento sulla formazione della Schweizer Schneesport Berufs- und Schulverband (SSBS) dell’ottobre 20165;

c. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI.

3I maestri di sport della neve in formazione possono svolgere attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere c-e sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per una tale attività se ciò sia necessario per la formazione.

Art. 9 Accompagnatori di escursionismo

1L’autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo consente di accompagnare i clienti in attività nel quadro di escursioni con racchette da neve ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1, lettera d, a condizione che:

a. l’escursione presenti al massimo un grado di difficoltà WT3 secondo l’allegato 2 numero 4;

b. non vengano attraversati ghiacciai;

c. eccettuate le racchette da neve non sia necessario l’uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi e corde.

2L’autorizzazione viene concessa se l’accompagnatore di escursionismo:

a. è «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr6;

b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3Al titolo di «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr sono equiparati:

a. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI.

b. un diploma di «International Mountain Leader (IML)» riconosciuto dall’unione internazionale delle associazioni degli accompagnatori di escursionismo (UIMLA);

4L’autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita inoltre ad accompagnare i clienti nel quadro di gite escursionistiche ai sensi dell’articolo 4 capoverso

5Il regolamento della formazione può essere consultato gratuitamente all’indirizzo:

www.ssbs.ch >_download > Reglement.

6 RS 412.10