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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine
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4Viene considerato bungee-jumping il salto nel vuoto in caduta libera trattenuti da una corda elastica o il cosiddetto salto a pendolo.
Sezione 2: Autorizzazione
Art. 5 Guide alpine
1L’autorizzazione per le guide alpine consente di guidare clienti nel quadro delle attività ai sensi dell’articolo 4, capoverso 1, lettere a - h.
2Al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale» sono equiparati:
a. i titoli acquisiti secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 1, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata;
b. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI);
c. il diploma di guida alpina dell’Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM).
3L’autorizzazione per le guide alpine consente di svolgere il canyoning, a condizione che la guida disponga di una formazione accessoria dell’Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dell’UIAGM .
Art. 6 Aspiranti guide alpine
1L’autorizzazione per gli aspiranti guide consente di guidare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1, lettere a – h, a condizione che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5.
2L’autorizzazione viene concessa se l’aspirante guida alpina:
a. ha superato il corso di aspirante guida alpina dell’ASGM, un corso per aspiranti guida alpina riconosciuto dall’UIAGM o un corso estero per aspiranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO);
b. offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.
3L’autorizzazione per gli aspiranti guide alpine comprende il canyoning, a condizione che l’aspirante guida disponga di una formazione accessoria in questo ambito dell’Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dall’UIAGM e l’attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, capoverso 3.