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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine

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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Del

Il Consiglio federale svizzero

visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 20101 concernente l’attività di guida alpina e

l’offerta di altre attività a rischio (legge),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Altre attività assoggettate alla legge

Oltre a quelle previste all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono soggette alla legge:

a. l’attività di aspirante guida alpina;

b. l’attività di maestro di arrampicata;

c. l’attività di accompagnatore di escursionismo;

Art. 2 Attività professionale

Offre attività a rischio a titolo professionale ai sensi della legge chi, sul territorio della Confederazione svizzera, ottiene con le attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 un reddito principale o accessorio. L’attività a titolo professionale viene presunta se le attività sono offerte al pubblico.

Art. 3 Verifica dell’adeguatezza dell‘innevamento

1Per le attività sulla neve il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di valutare il rischio di valanghe sull’itinerario che si percorre sulla base dello stato attuale delle conoscenze.

SR ..........

1 RS 935.91

2018–......