Progetto
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine
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2Il DDPS può adeguare gli allegati 5 e 6 numero 1 nel caso in cui si verifichino sviluppi nel campo dell’analisi di un campione di rischi o concernenti i titoli di formazione richiesti.
Art. 15 Certificazione di organi di certificazione stranieri
In casi isolati l‘UFSPO riconosce la certificazione di organi di certificazione stranieri, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere a-b e dell’articolo 14.
Art. 16 Concetti di sicurezza e verifiche della sicurezza
1L’UFSPO può sostenere istituzioni adatte nel quadro dell’elaborazione e dello sviluppo di concetti di sicurezza e di verifiche della sicurezza, in particolare nell’analisi del rischio basata su campioni, nella valutazione dei titoli di formazione e nella predisposizione di materiale per la certificazione.
2Allo scopo stipula con le istituzioni contratti di prestazione.
Sezione 4: Obbligo di notifica per persone provenienti da Stati dell’UE o dell’AELS
Art. 17
Per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea (EU) o di uno stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che non hanno acquisito le proprie qualifiche professionali in Svizzera ed esercitano attività autonoma in Svizzera nel campo della prestazione dei servizi o vogliono ivi praticare come lavoratori distaccati sussiste l’obbligo di annunciarsi prima dell’inizio dell’attività professionale in Svizzera ai sensi della legislazione federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Sezione 5: Procedura
Art. 18 Rilascio dell’autorizzazione
1Il richiedente deve inoltrare la domanda per iscritto alle autorità del Cantone in cui si trova il domicilio o la sede. Se la persona ha il domicilio o la sede all’estero, la richiesta deve essere inoltrata all’autorità cantonale del luogo in cui si svolge l’attività principale.
2La richiesta deve essere corredata dai dati e dalla documentazione di cui all’allegato 1.
3I Cantoni possono pretendere che venga utilizzato un apposito modulo da essi elaborato.