Progetto
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine
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Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione
Art. 24 Obbligo di assicurazione
1L’importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità civile professionale a norma dell’articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi all’anno.
2Sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:
a. una fideiussione o una dichiarazione di garanzia di una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi;
b. un conto vincolato presso una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi.
3La società di assicurazione o la banca devono disporre dell’autorizzazione della competente autorità di sorveglianza.
4L’articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guide alpine, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.
Art. 25 Obbligo di informare
1Chi dispone di un’autorizzazione ai termini della legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla sua assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:
a. nei contratti e nelle condizioni generali di contratto;
b. nelle conferme delle prenotazioni e sui biglietti;
c. nel sito Internet.
Capitolo 4: Inventario cantonale delle discese fuori pista
Art. 26
I Cantoni possono inserire le escursioni e le discese fuori pista sul proprio territorio in un inventario, indicando per ciascuna di esse la formazione necessaria per offrirla.
Capitolo 5: Applicabilità delle disposizioni penali della legge
Art. 27
L’articolo 15 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpine, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.