Progetto

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 24 Obbligo di assicurazione

1L’importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità civile professionale a norma dell’articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi all’anno.

2Sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:

a. una fideiussione o una dichiarazione di garanzia di una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi;

b. un conto vincolato presso una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi.

3La società di assicurazione o la banca devono disporre dell’autorizzazione della competente autorità di sorveglianza.

4L’articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guide alpine, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.

Art. 25 Obbligo di informare

1Chi dispone di un’autorizzazione ai termini della legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla sua assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:

a. nei contratti e nelle condizioni generali di contratto;

b. nelle conferme delle prenotazioni e sui biglietti;

c. nel sito Internet.

Capitolo 4: Inventario cantonale delle discese fuori pista

Art. 26

I Cantoni possono inserire le escursioni e le discese fuori pista sul proprio territorio in un inventario, indicando per ciascuna di esse la formazione necessaria per offrirla.

Capitolo 5: Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Art. 27

L’articolo 15 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpine, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.