Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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Eidgenössisches Departement für Verteidigung,

Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Bundesamt für Sport BASPO

Sportpolitik und Ressourcen

Progetto di revisione totale dell’ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio; RS 935.911) Spiegazioni sulle singole disposizioni

1. Revisione totale

Con la revisione dell’ordinanza sulle attività a rischio si rende necessario l’adattamento di numerose disposizioni. Si procede a una revisione totale in quanto la modifica concerne più della metà degli articoli dell‘atto (cfr. n° 276 delle Direttive di tecnica legislativa, DTL).

2. Spiegazioni relative ai singoli articoli Articolo 1

L’articolo introduce nel campo di applicazione della legge altre attività (art. 1, cpv. 3 della legge sulle attività a rischio), che sono quelle di maestro di arrampicata e di accompagnatore di escursionismo. Dato che singoli ambiti dei rispettivi settori di attività ai sensi dell’ordinanza sulle attività a rischio sono riservati alle guide alpine o ai maestri di sport sulla neve, gli istruttori di arrampicata e gli accompagnatori di escursionismo non potrebbero più svolgere attività a titolo professionale se per loro l’ordinanza non prevedesse espressamente la relativa autorizzazione. Per quel che riguarda gli aspiranti guide alpine la regolamentazione si rende necessaria perché per l’ottenimento dell’attestato professionale federale gli aspiranti devono poter continuare a guidare con un’ampia autonomia clienti, sotto la sorveglianza diretta o indiretta di una guida alpina.

Articolo 2

Un offerente agisce a titolo professionale ed è assoggettato alla legislazione sulle attività a rischio se consegue sul territorio della Confederazione svizzera un reddito (principale o accessorio). Non ha importanza a quanto ammonti tale reddito, per cui il limite minimo dei 2300 franchi previsto nell’ordinanza per configurare l’attività professionale viene abolito. Se si vuole garantire la sicurezza dei clienti non ha senso consentire di offrire attività a rischio se si resta al di sotto di una determinata soglia di reddito. Si parte ora dal principio che un’attività ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 è proposta a titolo professionale a partire dal primo franco svizzero di cifra d’affari.

L’articolo 2 introduce inoltre una presunzione legale. L’offerta al pubblico di un’attività ai sensi del capoverso 4 dell’articolo 2 giustifica la praesumptio juris che tale attività sia svolta a titolo professionale. Nel momento in cui la persona interessata da tale