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Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 20 pagine

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1, lettera b, massimo di un grado di difficoltà T4 secondo l’allegato 2 numero 2, sempre che l’accompagnatore di escursionismo disponga di una formazione complementare riconosciuta da un’associazione professionale.

5Gli accompagnatori di escursionismo in formazione possono svolgere escursioni con racchette da neve di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d sotto la sorveglianza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per le escursioni con le racchette da neve se ciò sia necessario per la formazione.

Art. 10 Istruttori di discese in acque vive

1L’autorizzazione per gli istruttori di discese in acque vive abilita ad accompagnare i clienti in attività nel quadro di discese in acque vive ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1, lettera k.

2L’autorizzazione viene concessa se l’istruttore di discese in acque vive:

a. è «maestro di canoismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 LFPr7 o ha conseguito un certificato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI;

b. offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3I maestri di canoismo in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera k, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.

Art. 11 Offerenti di cui all’articolo 6 della legge

L’autorizzazione per gli offerenti ai sensi dell’articolo 6 della legge abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività a norma dell’articolo 4 capoverso 1 per le quali gli offerenti dispongono di una certificazione.

Sezione 3: Certificazione

Art. 12 Organi di certificazione

La certificazione di ditte che offrono attività ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge deve essere fatta da un organo di certificazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 13 Riconoscimento degli organi di certificazione da parte del DDPS

1Il DDPS riconosce gli organi di certificazione a condizione che essi:

7 RS 412.10