Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

Poiché in Svizzera il BPA ha attualmente un’importanza solo marginale e in prospettiva delle prevedibili misure supplementari per il BPS a causa del suo profilo di rischio e delle sue attività endocrine, per le autorità svizzere è importante che al momento attuale non vengano inviati segnali o impulsi sbagliati per una sostituzione del BPA con il BPS. A seguito di queste considerazioni, nel progetto viene quindi limitato, oltre all’impiego di BPA, anche l’impiego di BPS nella carta termica. In questo modo si intende promuovere il passaggio a sostanze alternative meno pericolose.

Un’altra modifica nell’allegato 1.10 riguarda i requisiti concernenti le lingue dell’etichettatura particolare. Al numero 3 capoverso 2, i requisiti vengono ridotti in modo tale che la dicitura «Solo per utilizzatori professionali» deve essere formulata soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. Resta comunque possibile un’etichettatura in due o più lingue ufficiali come nel diritto vigente.

4.10 Sostanze liquide pericolose (all. 1.11)

Al numero 3 capoverso 3 viene modificata la disposizione concernente l’etichettatura particolare, in modo tale che le indicazioni riguardanti determinati oli lampanti («Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell’olio, anche se in piccola quantità, o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali») e accendifuoco («Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali») devono essere formulate soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. Resta comunque possibile un’etichettatura in due o più lingue ufficiali come nel diritto vigente.

4.11 Composti alchilici per- e polifluorurati (all. 1.16)

4.11.1 Acido perfluorottanoico e sostanze correlate

L’acido perfluorottanoico (PFOA, n. CAS 335-67-1) adempie i criteri di una sostanza PBT, ossia è persistente, bioaccumulabile e tossico. La sua persistenza estremamente elevata e la sua mobilità nell’ambiente fanno sì che in caso di rilascio possa contaminare a lungo termine vaste aree. Le sue sostanze correlate possono trasformarsi in PFOA a contatto con l’ambiente o negli organismi, ma non vengono ulteriormente degradate. Inoltre l’emivita biologica del PFOA nelle persone è molto lunga e dura da 3 a 4 anni29. L’esposizione al PFOA può avere sulla salute delle persone vari effetti negativi, che riguardano in particolare le proprietà reprotossiche27. Sulla base dei sottostanti pareri dei suoi comitati, la Commissione ha concluso che la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, in quanto tali, come componenti di altre sostanze, miscele o articoli, comportino rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello di Unione28. Non vi è alcun motivo per presumere che in Svizzera questa situazione sia diversa.

La collocazione idonea alla regolamentazione è il vigente allegato 1.16, che viene ridenominato da «Perfluorottano sulfonati» a «Composti alchilici per- e polifluorurati». I vigenti numeri 1 – 4 diventano i numeri 1.1 – 1.4. L’unica modifica nelle disposizioni concernenti l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS) riguarda l’abrogazione della deroga ai divieti per i fluidi idraulici per gli aeromobili, in sintonia con la legislazione europea (attualmente n. 3 cpv. 2 lett. d, in futuro n. 1.3 cpv. 3 lett. d) che dovrà entrare in vigore il 1° dicembre 2019. Le norme relative al divieto di fabbricazione, di immissione sul mercato e di impiego del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA sono inserite nei nuovi numeri 2.1 – 2.4. Le disposizioni transitorie sono riportate nell’attuale numero 5.

27 HBM-I-Werte für Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) in Blutplasma – Stellungnahme der Kommission Human-Biomonitoring des deutschen Umweltbundesamtes, Bundesgesundheitsblatt 2016, 59:1362–1363, doi:10.1007/s00103-016-2434-4. 21/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715