Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Al numero 2.1 sono definite sostanze correlate all’acido perfluorottanoico, compresi i suoi sali e polimeri, le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio e le sostanze aventi, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroottil lineare o ramificato con la formula C8F17. Sono esclusi da questa definizione i seguenti gruppi di sostanze che, allo stato attuale delle conoscenze, a contatto con l’ambiente non possono essere trasformate in PFOA:
le sostanze con formula bruta C8F17X, dove x sta per: F, Cl o Br;
l’acido perfluorononanoico (n. CAS 375-95-1), i suoi sali e i suoi derivati con l’elemento
strutturale C8F17(CO)OX, dove X sta per: qualsiasi gruppo;
gli altri composti fluorurati con l’elemento strutturale C8F17(CF2)X, dove X sta per:
qualsiasi gruppo.
Dalla definizione è escluso anche il PFOS (n. 2.2). Per la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS come pure di preparati e oggetti contenenti PFOS si applica il numero 1.
Il numero 2.3 disciplina i divieti. Occorre introdurre un divieto di fabbricazione e d’impiego per il PFOA, i suoi sali e le sostanze ad esso correlate come pure per le sostanze e i preparati contenenti PFOA (cpv.1). Inoltre occorre vietare l’immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se questi superano determinati limiti di concentrazione di PFOA, suoi sali o sostanze correlate al PFOA (cpv. 2). L’applicazione di due limiti di concentrazione, segnatamente lo 0,0000025 per cento (25 ppb) per il PFOA e i suoi sali (cpv. 1 lett. b. n. 1 e cpv. 2 lett. a) e lo 0,0001 per cento (1000 ppb) per un sostanza correlata al PFOA o per la somma di sostanze correlate al PFOA (cpv. 1 lett. b n. 2 e cpv. 2 lett. b) in altre sostanze, preparati e oggetti tiene conto di possibili impurità inevitabili e dei limiti di accuratezza della chimica analitica.
Dal punto di vista sostanziale, il progetto di normativa a corrisponde a quello del regolamento (UE) 2017/100028. Per determinati impieghi il regolamento UE prevede deroghe a tempo determinato o indeterminato.
Le deroghe a tempo indeterminato sono state inserite al n. 4 della seguente proposta di regolamentazione. Queste deroghe sono basate su raccomandazioni del RAC che sono state recepite nel regolamento UE. Il RAC ha proposto di esentare l’impiego delle sostanze come sostanze intermedie isolate trasportate, al fine di consentire la fabbricazione di alternative. La proposta si basa sul fatto che durante la produzione di composti alchilici per- e polifluorurati in base C6, ossia di alternative a catena corta, mediante telomerizzazione vengono generati come sottoprodotti determinati composti alchilici per- e polifluorurati in base C8 e, pertanto, anche sostanze correlate al PFOA. Deve continuare a essere possibile ritrattare questi sottoprodotti per produrre alternative a catena corta, purché durante il processo le emissioni di PFOA, suoi sali e sostanze correlate al PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica (n. 2.4 cpv. 1). Il ritrattamento non può essere effettuato nello stesso sito di produzione, sicché questi sottoprodotti devono essere trasportati.
Inoltre, come nell’UE, è stata recepita la raccomandazione del RAC di esentare dalla restrizione i rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa, i dispositivi medici impiantabili e le sostanze o miscele utilizzate nei semiconduttori e nei processi fotolitografici, considerato l’impatto ambientale relativamente basso e i lunghi tempi di sostituzione (n. 2.4 cpv. 2). Un’altra deroga ai divieti si applica per gli impieghi a scopo di
28 Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA, GU L 150 del 14.06.2017, pag. 14. 22/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715