Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 19 pagine

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Sintesi della consultazione – Cambiamento del sesso allo stato civile

N. di riferimento: COO.2180.104.7.157404 / 231.1/2015/00004462/2018/00011

Un Cantone e un’organizzazione32 condividono la scelta di attribuire la competenza per il ricevimento delle dichiarazioni di cambiamento del sesso agli ufficiali dello stato civile e suggeriscono di vincolare dette dichiarazioni alla presentazione di un certificato medico; tale requisito potrebbe poi essere rivisto dopo un periodo di valutazione di 3‒5 anni33.

Un Cantone34 ritiene che la competenza possa essere assegnata agli ufficiali dello stato civile, ma che la procedura debba essere effettuata sotto forma di richiesta scritta, motivata anche sommariamente.

L’associazione professionale nazionale interessata35 ritiene che gli ufficiali dello stato civile non possano assumersi obblighi di consulenza in questo settore né possano essere tenuti a effettuare verifiche (sulla base di certificati medici o in altro modo) che vadano al di là dell’art. 16 OSC. Un’associazione professionale locale36 è del parere che gli ufficiali dello stato civile non siano in grado di identificare dichiarazioni di cambiamento del sesso fatte alla leggera né di interpretare certificati medici.

Diversi Cantoni e un’organizzazione professionale nazionale37 sono contrari al fatto che il cambiamento di sesso sia fondato su una dichiarazione presentata all’ufficiale dello stato civile e preferirebbero una procedura basata su una richiesta indirizzata all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile sul modello della procedura di cambiamento del nome. Dodici Cantoni38 sono del parere che non sia possibile verificare la convinzione intima dell’interessato nel quadro di una dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Dieci Cantoni39 ritengono che una procedura del genere possa provocare rischi d’abuso, incertezza giuridica o ulteriori contestazioni. Un Cantone40 fa rilevare che la procedura proposta non permette di verificare che la decisione sia stata debitamente soppesata, mentre un altro Cantone41 è del parere che la procedura di dichiarazione vada riservata alle situazioni oggettivamente chiare, come l’attribuzione del cognome di famiglia dell’altro genitore basata sugli articoli 270 capoverso 2 e 270a capoverso 2 CC. Un Cantone42 sottolinea che è giusto sostituire la procedura giudiziaria attuale con una procedura amministrativa. Pur senza escludere una procedura amministrativa, quattro Cantoni43 sono dell’avviso che si potrebbe anche mantenere una procedura giudiziaria (semplice).

L’organizzazione professionale interessata44 approva espressamente il fatto che sia richiesta la comparizione personale degli interessati dinanzi all’ufficiale dello stato civile, poiché è indi-

32 BS (pag. 1 seg.); EPICENE (pag. 8 seg.)

33 EPICENE (pag. 8 seg.)

34 JU (pag. 1)

35 ASSC (pag. 1 seg.)

36 AVZ (pag. 1)

37 AG (pag. 1), AR (pag. 1 seg.), BE (pag. 4), GE (pag. 1), GL (pag. 1), GR (pag. 1), JU (pag. 1), LU (pag. 1 seg.), NE (pag. 1), OW (pag. 1), SG (pag. 2), SH (pag. 1), SO (pag. 2 segg.), SZ (pag. 1), TG (pag. 1), TI (pag. 1), UR (pag. 2), VS (pag. 1 seg.), ZH (pag. 2 seg.); CSC (pag. 2, 3, 5)

38 AG (pag. 1), AR (pag. 2), BE (pag. 3), GE (p.1), GL (pag. 1), JU (pag. 1), LU (pag. 2), NE (pag. 1), SG (pag. 2), SO (pag. 2; 4), UR (pag. 1), VS (pag. 2)

39 BE (pag. 2 s), BL (pag. 2), GL (pag. 1), JU (pag. 1), LU (pag. 2), SG (pag. 2), SH (pag. 1), SO (pag. 2 segg.), TG (pag. 1), UR (pag. 1)

40 VS (pag. 2)

41 ZH (pag. 2)

42 AG (pag. 1)

43 AR (pag. 2), BE (pag. 3), BL (pag. 2), SO (pag. 2 seg.)

44 ASSC (pag. 1)