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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine

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al 60 per cento dell’efficacia registrata per la frenata a freddo e, rispetto alle esigenze prescritte per tale frenata, non deve scendere al di sotto del 72 per cento.

Per i ciclomotori e i velocipedi non è necessario controllare l’efficacia dei freni a caldo.

N. 411, 411.1, 412 e 412.1

41 Documenti necessari per il controllo

I documenti necessari possono essere redatti dal costruttore dei componenti del freno o del veicolo oppure da un organo di controllo riconosciuto. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore.

411 Per il controllo dell’impianto di frenatura di servizio è necessario un calcolo

di frenatura conformemente al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68, comprendente i seguenti documenti:

411.1 Uno schema dell’impianto di frenatura con un elenco dei singoli componen-

ti, tutti i dati di base, il metodo di calcolo, le bande d’attribuzione e le curve di utilizzazione dell’aderenza tracciate (è ammesso riunire gli assi vicini in un asse fittizio).

412 Per il controllo dell’impianto di frenatura di stazionamento è necessario un

calcolo di frenatura conformemente al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68, comprendente i seguenti documenti:

412.1 Tutti i dati di base, il metodo di calcolo dell’efficacia d’immobilizzazione e

la verifica dell’utilizzazione dell’aderenza.

N. 421, 422.3, 422.4, 423.1 e 424.2

42 Procedura di controllo

421 Controllo visivo

I dati relativi al veicolo da controllare devono essere conformi a quelli iscritti nei documenti. Devono essere presenti i raccordi di controllo prescritti di 16 mm di diametro e devono essere montate le targhette necessarie per il regolatore automatico di frenatura in funzione del carico secondo il regolamento UNECE n. 13 allegato 10 capoverso 7 o secondo il regolamento delegato (UE) 2015/68 allegato II appendice 1 punto 6.

422 Controllo concernente il funzionamento e l’efficacia

422.3 Negli autoveicoli, l’efficacia residua di frenatura in caso di guasto di un

dispositivo di azionamento di un regolatore automatico di frenatura in funzione del carico deve corrispondere almeno all’efficacia prescritta per l’impianto del freno ausiliario. Se l’autoveicolo è ammesso per trainare un