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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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N. 151 e 153
15 Controllo dei tempi di risposta e di incremento
Tutti i veicoli il cui impianto di frenatura dipende almeno parzialmente da una fonte di energia (aria compressa, idraulica) devono soddisfare le seguenti condizioni:
151 In caso di frenata di emergenza, il tempo che intercorre tra il momento in cui
s’inizia ad azionare il freno e quello in cui la decelerazione del veicolo, la forza frenante in corrispondenza dell’asse più sfavorito o la pressione misurata al cilindro del freno più sfavorito raggiunge il livello corrispondente all’efficienza prescritta non deve superare 0,6 secondi.
153 La misurazione è eseguita conformemente alle prescrizioni del regolamento
UNECE n. 13, del regolamento UNECE n. 13-H o del regolamento (UE)
n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
N. 16–18
16 Controllo dei serbatoi e delle fonti di energia
I serbatoi e le fonti di energia devono soddisfare i requisiti di controllo del regolamento UNECE n. 13, del regolamento UNECE n. 13-H o del regolamento (UE)
n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
17 Controllo dei veicoli con impianto di frenatura a inerzia
Il controllo di veicoli equipaggiati con freni a inerzia include una prova di guida pratica volta a valutare il comportamento generale di frenata (controllo dinamico) e la verifica del dispositivo a inerzia. L’efficacia di frenatura si fonda sul numero 22.
18 Controllo dei dispositivi antibloccaggio automatico (ABS)
I dispositivi antibloccaggio automatico (ABS) degli autoveicoli e i relativi rimorchi devono soddisfare il regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, il regolamento UNECE n. 13-H o il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/68. I dispositivi antibloccaggio automatico (ABS) dei motoveicoli devono soddisfare il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o il regolamento UNECE n. 78.
N. 21 rubrica, n. 211, 212, 213.1 lett. b e c nonché 214
21 Veicoli delle classi M, N, T e C
I controlli dei freni secondo i numeri 211, 212 e 214 sono eseguiti con motore disinnestato.
211 Freno di servizio
Per i veicoli delle classi seguenti la decelerazione deve essere almeno pari a:
m/s2 v Forza di azionamento max. 1 Pedale Manuale