Progetto

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 48Fedlex · Progetto

rimorchio dotato di freni ad aria compressa, la pressione sulla testata di raccordo della condotta del freno deve essere compresa tra 6,5 e 8,5 bar. Nei rimorchi e semirimorchi, l’efficacia residua di frenatura deve raggiungere almeno il 30 per cento dell’efficacia del freno di servizio prescritta in conformità con il regolamento UNECE n. 13 allegato 10 capoverso 6 o il regolamento delegato (UE) 2015/68 allegato II appendice 1 punto 5.

422.4 L’impianto di frenatura di servizio e quello di frenatura di stazionamento

devono essere sottoposti a un controllo dell’efficacia e soddisfare le esigenze di cui ai numeri 423 e 424.

423 Freno di servizio:

423.1 L’impianto di frenatura di servizio deve inoltre essere controllato su un

banco di prova dei freni. I valori della decelerazione totale da raggiungere si fondano sul numero 211 per gli autoveicoli e sul numero 221 per i rimorchi.

424 Dispositivo del freno di stazionamento:

424.2 La forza esercitata sui comandi del freno di stazionamento non deve supera-

re 400 N per gli autoveicoli con dispositivo manuale, 600 N per gli autoveicoli equipaggiati con un comando a pedale e 600 N per i rimorchi.

N. 51

51 Attestazione del costruttore

Il costruttore può rilasciare un’attestazione con la quale conferma che sono soddisfatte le esigenze del regolamento UNECE n. 13-H o del regolamento UNECE n. 13. L’autorità d’immatricolazione effettua in questo caso un controllo di funzionamento. Può effettuare altre perizie e richiedere documenti.