Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine

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1.4.4 Inserimento nell’attuale sistematica dell’articolo 140 capoverso 1 Cost.

L’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. sul referendum obbligatorio per l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o comunità sopranazionali rimane immutato. Il referendum per i trattati internazionali a carattere costituzionale è introdotto con il nuovo articolo 140 capoverso 1 lettera bbisCost.. Di conseguenza, l’articolo 140 capoverso1 Cost. continuerebbe a coprire tutti i casi di referendum obbligatorio a doppia maggioranza (cfr. art. 140 cpv. 2 Cost. per casi di referendum obbligatorio con semplice maggioranza popolare nel caso di votazioni preliminari).

1.4.5 Legge d’attuazione ed entrata in vigore

Se il referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale fosse ancorato nella Costituzione federale, non sarebbe necessaria alcuna legge d’attuazione. Anche le «modifiche tecniche» sarebbero superflue, in quanto non dovrebbero essere modificati né l’articolo 58 della legge federale del 17 dicembre 197635 sui diritti politici («Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio [V]») né l’articolo 81 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 200236 sull’Assemblea federale («Se ambedue le Camere hanno terminato le deliberazioni su [V] un decreto federale sottostante al referendum obbligatorio o facoltativo [V]»). La nuova disposizione costituzionale entrerebbe in vigore con l’approvazione del Popolo e dei Cantoni (art. 195 Cost.).

2 Spiegazioni relative all’articolo proposto

2.1 Formulazione proposta

Il referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale può essere inserito nell’articolo 140 capoverso 1 Cost. con la seguente formulazione basata su quanto esposto in precedenza:

Art. 140 Referendum obbligatorio

1Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

bbis. i trattati internazionali, la cui attuazione richiede una modifica della Costituzione federale o che contengono disposizioni di rango costituzionale in uno dei seguenti ambiti:

1. diritti fondamentali, diritti di cittadinanza o diritti politici;

2. rapporto tra Confederazione e Cantoni o competenze della Confederazione;

3. ordinamento finanziario;

4. organizzazione o competenze delle autorità federali.

2.2 Commento

La formulazione proposta ha lo scopo primario di codificare il referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Inoltre, la disposizione proposta aiuta a concretizzare ossia meglio determinare il «carattere costituzionale» di un trattato internazionale. Svolge una funzione simile l’articolo 164 capoverso 1 Cost., che nomina l’obbligo di emanare determinate materie sotto forma di legge federale e funge da riferimento per valutare l’obbligo del referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

La formulazione proposta si basa in larga misura su concetti già esistenti nella Costituzione federale. I termini «diritti fondamentali», «diritti di cittadinanza» e «diritti politici» compaiono

35 RS 161.1

36 RS 171.10