Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine

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in materia di trattati internazionali. Più di una volta sono in seguito stati chiesti correttivi, ma varie iniziative parlamentari presentate allo scopo sono state rigettate13.

1.2.3 Diritto costituzionale non scritto: il referendum sui generis

Parte della dottrina14 è del parere che un trattato internazionale debba essere sottoposto all’approvazione del Popolo e del Cantoni anche nel caso in cui la sua importanza lo elevi al rango della Costituzione federale. Un tale diritto di referendum non è espressamente ancorato nel testo costituzionale, ma fa parte del diritto costituzionale non scritto, con varie denominazioni: «referendum obbligatorio non scritto in materia di trattati internazionali», «referendum sui generis» o «referendum obbligatorio straordinario».

Le prime basi per un referendum di questo tipo erano state sviluppate già in occasione della conclusione dell’Accordo di libero scambio con la CE del 197215, ossia in un periodo in cui la Costituzione federale contemplava soltanto il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. All’epoca il Consiglio federale aveva spiegato che un trattato internazionale andava sottoposto al Popolo e ai Cantoni per approvazione a prescindere dalla sua durata e dalla possibilità di disdirlo, «qualora modifichi profondamente la struttura delle nostre istituzioni o implichi un cambiamento fondamentale della politica estera svizzera»16.

Anche dopo la riforma del 1977 del referendum in materia di trattati internazionali, permase la concezione secondo cui il referendum sui generis poteva continuare a esistere17. Dopodiché la questione del carattere costituzionale di un trattato internazionale e del conseguente obbligo referendario è stata discussa approfonditamente soprattutto nei due casi seguenti:

• Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE): il Consiglio federale era del

parere che l’Accordo SEE non implicava l’adesione a una comunità sopranazionale ai sensi dell’articolo 89 capoverso 5 vCost. (oggi: art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.). Ciononostante chiese alle Camere di sottoporre l’Accordo al referendum obbligatorio, adducendo come motivazioni la vastità del campo d’applicazione materiale dell’Accordo, l’applicabilità diretta di numerose disposizioni dell’Accordo, le modifiche costituzionali connesse con l’adesione e l’assoggettamento della Svizzera alla competenza della Corte AELS e dell’autorità di vigilanza AELS. In ultima analisi, tuttavia, l’Accordo SEE non rientrava nelle categorie di referendum usuali previste dalla Costituzione. Già in occasioni precedenti il Consiglio federale aveva però sostenuto che un trattato internazionale può essere sottoposto al Popolo e ai Cantoni qualora motivi materiali o politici che lo richiedano.

L’Accordo SEE riveste «senza alcun dubbio un’importanza politica ed economica capitale per il nostro Paese». Pertanto il Consiglio federale era del parere che potesse essere preso in considerazione soltanto il referendum obbligatorio18.

• Accordi bilaterali II: secondo il parere del Consiglio federale, gli Accordi di associazione

della Svizzera a Schengen e Dublino non adempivano i criteri sviluppati dalla prassi e

13Cfr. in merito la panoramica nel messaggio concernente l’iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!» (nota

a piè di pag. 6), pag. 6140 seg. con spiegazioni relative alle seguenti iniziative parlamentari: 05.407 Zisyadis del

18 marzo 2005 «Referendum obbligatorio per il GATS»; 05.426 Gruppo UDC del 17 giugno 2005 «Maggior democrazia in politica estera. Ampliamento del referendum in materia di trattati internazionali»; 09.443 e 09.444 Reimann del 18 giugno 2009 «Rafforzare la democrazia introducendo il referendum facoltativo straordinario» e «Rafforzare la democrazia introducendo il referendum parlamentare».

14Cfr. in merito la panoramica in BABETTE BRUNNER, Das Staatsvertragsreferendum: Ein Volksrecht im Wandel, tesi di laurea,

Zurigo 2014, pag. 61.

15 RS 0.632.401

16 Messaggio del 16 agosto 1972 concernente l’approvazione degli accordi tra la Svizzera e le Comunità europee, FF 1972 II 437, qui 521.

17 Cfr. p. es. messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, qui 342.

18 Messaggio del 18 maggio 1992 concernente l’approvazione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, FF 1992 IV 1, qui 370 segg.