Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine
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nei capitoli 1 e 2 del titolo secondo Cost. e, in termini materiali, coprono le garanzie dello statuto giuridico individuale negli articoli 7–40 Cost. Il concetto dei «diritti politici» comprende anche le disposizioni generali sui diritti politici e popolari (iniziativa e referendum) inserite nel titolo quarto Cost..
Un trattato internazionale va sottoposto al referendum obbligatorio anche quando tange «il rapporto tra Confederazione e Cantoni o le competenze della Confederazione». Si intendono qui modifiche del rapporto tra Confederazione e Cantoni così come disciplinato nel capitolo 1 del titolo terzo Cost. Vanno sottoposti obbligatoriamente a referendum anche i trattati internazionali che modificano le competenze elencate negli articoli 54–125 del capitolo 2 Cost. (competenze della Confederazione). Lo stesso vale quando un trattato internazionale comporta modifiche dei principi fondamentali dell’ordinamento finanziario o delle competenze della Confederazione nel settore fiscale, ancorati negli articoli 126–135 Cost. e quindi sempre nel titolo terzo Cost. (cap. 3), che definisce le strutture statali della Confederazione.
L’organizzazione dello Stato è definita secondo lo stesso modello. La formulazione proposta s’ispira al tenore dei titoli di diverse sezioni dei capitoli 2 e 3 del titolo quinto Cost. («Organizzazione», «Competenze») e comprende le «autorità federali», ossia l’Assemblea federale, il Consiglio federale e il Tribunale federale.
La conclusione di un trattato internazionale, anche se approvata dal Popolo e dai Cantoni, non implica di per sé una modifica formale della Costituzione (cfr. tuttavia il precedente
n. 1.4.2 per la possibilità di costituire un «pacchetto complessivo» ai sensi dell’art. 141a cpv. 1 Cost.). La frase introduttiva del proposto articolo 140 capoverso 1 lettera bbisCost.
comprende le seguenti due categorie di trattati: da un lato, i trattati internazionali che possono essere attuati soltanto modificando (formalmente) anche la Costituzione e, dall’altro lato, i trattati che non richiedono una modifica formale della Costituzione, ma contengono disposizioni di rango costituzionale in uno degli ambiti elencati nei numeri 1–4 della lettera bbis.
3 Ripercussioni
3.1 Casi d’applicazione
Il referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale va inserito nel sistema referendario esistente. In tal modo rimane essenzialmente intoccata la portata del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.. I trattati internazionali sottoposti a referendum facoltativo in base alla prassi attuale rimarrebbero anche in futuro soggetti a referendum soltanto in via facoltativa (in caso di contenuto analogo).
Partendo dalla formulazione proposta, è possibile individuare casi d’applicazione del referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale soprattutto negli ambiti indicati di seguito.
3.1.1 Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
I trattati internazionali che conferiscono direttamente alla Confederazione facoltà che la Costituzione attribuiva finora ai Cantoni modificherebbero «la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni» nel senso del proposto articolo 140 capoverso 1 lettera bbisnumero 2 Cost. Per tale motivo andrebbero sottoposti al referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Nella maggior parte dei casi, i trattati internazionali non tengono affatto conto del federalismo, poiché gli obblighi contrattuali riguardano la Confederazione quale soggetto di diritto pubblico internazionale. In termini di diritto internazionale, di norma non è rilevante il livello statale chiamato ad adempire gli obblighi contrattuali.