Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine
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Il referendum in materia di trattati internazionali fu rivisto a fondo nel 1977, estendendo il referendum facoltativo ai trattati internazionali che prevedevano l’adesione a un’organizzazione internazionale o che determinavano un’unificazione multilaterale del diritto. Nell’articolo 89 capoverso 4 vCost. fu inoltre istituito un referendum delle autorità, mediante il quale il Parlamento poteva assoggettare al referendum facoltativo altri trattati internazionali, vale a dire trattati non vincolati al referendum, (cosiddetto «referendum parlamentare in materia di trattati internazionali» o «referendum facoltativo straordinario in materia di trattati internazionali»)8.
L’articolo 89 capoverso 5 vCost. di nuova introduzione prevedeva inoltre un referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali per l’adesione a comunità sopranazionali o a organizzazioni di sicurezza collettiva. Già all’epoca si era valutato se sottoporre al referendum obbligatorio anche i trattati internazionali simili alla Costituzione dal punto di vista materiale, ma il Consiglio federale e il Parlamento scartarono tale soluzione. Il Consiglio federale rigettò una codificazione del genere soprattutto perché riteneva troppo imprecisi i criteri (intromissioni nella sovranità, cessione di diritti di sovranità, ingerenze nei diritti di libertà, trattati modificanti la Costituzione) allora discussi o chiesti in sede di consultazione9. Alla fine fu attuata la soluzione che prevedeva un referendum obbligatorio solo in due casi concreti – ossia l’adesione a comunità sopranazionali e a organizzazioni di sicurezza collettiva. Queste due costellazioni furono all’epoca definite come le «decisioni di politica estera più importanti e maggiormente incisive»10.
Fino ad oggi vi è stato un solo caso concreto di applicazione del referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali secondo l’articolo 89 capoverso 5 vCost. ossia l’attuale articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.: l’adesione all’ONU, bocciata alle urne nel 1986, era stata sottoposta a referendum obbligatorio perché si trattava dell’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva11. Nel 2002 l’adesione all’ONU è stata approvata con l’adozione dell’articolo 197 numero 1 Cost., sottoposto a referendum obbligatorio conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost. in quanto revisione parziale della Costituzione federale.
1.2.2 Revisione totale della Costituzione federale e riforma dei diritti popolari
Nel quadro della revisione totale della Costituzione federale, il referendum in materia di trattati internazionali è stato nuovamente sottoposto a una verifica critica. Per il referendum obbligatorio non è stata riscontrata alcuna necessità di riforma ed è quindi stato ripreso nella nuova Costituzione federale senza modifiche (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.). Anche la riforma dei diritti popolari12 accolta nel 2003 non ha avuto ripercussioni sul referendum obbligatorio
8 Il referendum delle autorità è stato abrogato nel 2003 in occasione della riforma dei diritti popolari (cfr. in merito il n. 1.2.2 qui di seguito; abrogazione dell’art. 141 cpv. 2 Cost.; RU 2003 1949).
9 Messaggio sul riordinamento del referendum in materia di trattati internazionali (nota a piè di pag. 6), pag. 1138 seg. In merito anche VALENTIN ZELLWEGER, Die demokratische Legitimation staatsvertraglichen Rechts, in: Cottier / Achermann / Wüger / Zellweger (a c. di), Der Staatsvertrag im schweizerischen Verfassungsrecht, Berna 2001, pagg. 251 segg., 284.
10 Messaggio sul riordinamento del referendum in materia di trattati internazionali (nota a piè di pag. 6), pag. 1137.
11 Messaggio del 21 dicembre 1981 concernente l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), FF 1982 I 441, qui 523.
12 Nel 1999 le proposte avanzate dal Consiglio federale per una riforma dei diritti popolari sono state respinte da entrambe le Camere del Parlamento nei dibattiti d’entrata in materia. Il Popolo e i Cantoni hanno invece approvato una riforma dei diritti popolari nel 2003. Da allora sono soggetti a referendum facoltativo anche i trattati internazionali «comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali» (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.); cfr. per dettagli in merito il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!» (nota a piè di pag. 6), pag. 6137 seg.