Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine
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1.4 La nuova normativa proposta
1.4.1 Concretizzazione del «carattere costituzionale»
Nell’attuare la mozione 15.3557 va tenuto conto della critica riguardante l’indeterminatezza del controprogetto all’iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!», introducendo nel nuovo testo costituzionale una descrizione più precisa del concetto di «carattere costituzionale».
Un maggiore grado di determinatezza consente di meglio accertare se uno specifico trattato internazionale sottostia al referendum obbligatorio. Una formulazione più precisa risponde alla necessità di poter desumere dalla Costituzione nel modo più chiaro e diretto possibile la portata dei diritti popolari. Inoltre, una tale formulazione si avvicina al maggiore grado di determinatezza dell’attuale disposto (applicabile al singolo caso) dell’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost..
Il referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale è, secondo la concezione diffusa, parte del diritto costituzionale non scritto (cfr. sopra n. 1.2.3 relativo al «Referendum sui generis»). Sia nel diritto nazionale sia in quello internazionale il diritto non scritto costituisce una fonte giuridica consolidata. Tuttavia, tali norme giuridiche, che non sono ancorate e definite in atti legislativi formali (nella Costituzione), bensì sono state sviluppate dalla prassi giudiziaria o politica, non possono adempiere le aspettative di certezza giuridica nella stessa misura delle norme scritte. Se, come ad esempio nel caso dei diritti politici a livello federale, quasi non esistono concretizzazioni e chiarimenti giudiziari, il campo di applicazione e la portata del diritto non scritto rimangono relativamente vaghi e vanno quindi interpretati. Norme di questo tipo sono difficili da applicare nella prassi. Ne consegue che gli imperativi relativi alla certezza del diritto e alla trasparenza possono essere rispettati meglio se il referendum obbligatorio sui generis è trasposto nel testo costituzionale31.
1.4.2 «Trasposizione» differenziata nel diritto scritto
Per quanto concerne la portata del referendum sui generis (non scritto) si trovano in particolare le seguenti descrizioni32:
un trattato internazionale va sottoposto al referendum sui generis se a) tange profondamente l’ordine sancito dal diritto costituzionale; b) implica una modifica essenziale della politica estera svizzera oppure c) risulta indicato per motivi molto significativi di ordine materiale o politico. Nell’attuare la mozione 15.3557 occorre effettuare la seguente distinzione:
• ad a): si parte dal presupposto di un’ingerenza profonda nell’ordine stabilito dal diritto co-
stituzionale quando un atto legislativo ha «carattere costituzionale» (cfr. in merito il seguente n. 1.4.3);
• ad b): una modifica della politica estera svizzera, anche se in termini di principio, non do-
vrebbe implicare di per sé l’applicazione del referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Soltanto se un trattato internazionale contiene disposizioni che richiedono una modifica della Costituzione federale (p. es. una modifica degli obiettivi della politica estera svizzera fissati nell’art. 54 cpv. 2 Cost.) o vi equivalgono, entra in considerazione il referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali;
• ad c): è ipotizzabile che un trattato internazionale non abbia carattere costituzionale e
ciononostante vi sia chi afferma che motivi significativi di natura materiale o politica ren-
31 Cfr. in tal senso già il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 13.3805 (nota a piè di pag. n. 2), n. 2.2 (testo disponibile solo in tedesco a francese).
32 Cfr. BRUNNER (nota a piè di pag. 14), pag. 62 con rimando a: messaggio Accordo sullo Spazio economico europeo (nota a piè di pag. n. 18), pag. 372 seg.; messaggio Accordo libero scambio con la CE (nota a piè di pag. n. 16), pag. 521 segg.