Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione di partenza: mozione 15.3557
Il 29 febbraio 2016 il Parlamento ha trasmesso la mozione Caroni del 15 giugno 2015
(15.3557«Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale») al Consiglio federale, incaricandolo di elaborare un progetto di modifica della Costituzione volto a introdurre il referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale.
L’autore della mozione aveva addotto come motivazione il fatto che l’attuale referendum obbligatorio previsto dall’articolo 140 della Costituzione federale (Cost.)1 presenta una lacuna: mentre le modifiche della Costituzione sottostanno al referendum obbligatorio e quindi devono essere legittimate da Popolo e Cantoni, ciò non vale per i trattati internazionali il cui contenuto ha carattere costituzionale. Concedeva che il referendum obbligatorio per la conclusione di trattati internazionali di rango costituzionale è ormai ammesso, pur non essendo esplicitamente menzionato nella Costituzione. Codificare tale diritto popolare garantirebbe comunque maggiore chiarezza e certezza giuridica.
Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione con le seguenti motivazioni, che riprendono le spiegazioni riportate nel suo rapporto sulla relazione tra diritto internazionale e diritto interno2, pubblicato poco prima:
• le materie nazionali da disciplinare nella Costituzione vanno obbligatoriamente sottoposte
all’approvazione di Popolo e Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.). Se il medesimo contenuto è disciplinato in un trattato internazionale, andrebbe anch’esso sottoposto a referendum obbligatorio (principio del «parallelismo»);
• è opinione diffusa che un referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere
costituzionale rientri nel diritto costituzionale non scritto (referendum sui generis). La codifica esplicita nella Costituzione migliora l’applicazione pratica di questo diritto popolare e rafforza la legittimazione democratica del diritto internazionale.
Il 25 settembre 2015 il Consiglio nazionale ha adottato la mozione senza discussione3. Il 22 gennaio 2016 anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS) ha proposto all’unanimità di accogliere la mozione4. Il Consiglio degli Stati ha adottato la mozione il 29 febbraio 2016 con 36 voti contro nove5.
1.2 Referendum obbligatorio per i trattati internazionali
1.2.1 Quadro normativo prima della revisione totale della Costituzione federale
La subordinazione dei trattati internazionali al referendum è stata sancita nella Costituzione per la prima volta nel 19216. L’allora articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale del 1874 (vCost.)7 assoggettava al referendum facoltativo tutti i «trattati internazionali conchiusi per una durata indeterminata o per più di 15 anni».
1 RS 101
2 Rapporto del Consiglio federale del 12 giugno 2015 in adempimento del postulato 13.3805, n. 2 (testo disponibile solo in tedesco a francese).
3 Boll. Uff. 2015 N 1873.
4 Cfr. comunicato stampa della CIP-CS del 22 gennaio 2016.
5 Boll. Uff. 2016 S 15.
6 Cfr., con una panoramica completa della genesi e del disciplinamento di allora del referendum per i trattati internazionali, il messaggio del 23 ottobre 1974 sul riordinamento del referendum in materia di trattati internazionali, FF 1974 II 1113, n. 2. Cfr. in merito e per quanto segue, anche il messaggio del 1° ottobre 2010 concernente l’iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)», FF 2010 6131, n. 2.1.
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