Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine
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Vi sono tuttavia anche trattati internazionali che hanno per oggetto la ripartizione federale dei compiti e l’attribuzione di facoltà d’intervento – come ad esempio la Convenzione quadro europea del 21 maggio 198037 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali e i suoi protocolli addizionali. Tuttavia, all’epoca il Consiglio federale era anche
dell’avviso che la Convenzione quadro non comportasse un trasferimento di competenze38. Vi sono poi trattati internazionali che contengono disposizioni specifiche sul federalismo,
come ad esempio la Convenzione del 17 ottobre 200339 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 35), in merito a cui il Consiglio federale si è pronunciato come segue: «Questa clausola, caratteristica per le Convenzioni dell’UNESCO, riconosce esplicitamente la ripartizione interna delle competenze in seno agli Stati federalisti. Se, in conformità alla ripartizione interna delle competenze, incombe ai Cantoni prendere misure volte all’attuazione della Convenzione, la Confederazione è tenuta a informare le autorità cantonali in merito alle disposizioni della Convenzione e ne raccomanda l’attuazione. La clausola non ha invece alcun influsso sulla competenza della Confederazione di ratificare la Convenzione, sancita dall’articolo 54 Cost.»40.
Questi trattati sarebbero esclusi dal nuovo referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali se non determinano un trasferimento di competenze, se la loro attuazione è possibile nel quadro delle esistenti competenze della Confederazione e se l’autonomia organizzativa cantonale è rispettata.
3.1.2 Diritti fondamentali
I trattati internazionali possono ampliare o confermare espressamente l’elenco dei diritti fondamentali ancorato nella Costituzione federale, sviluppare in modo sostanziale il contenuto dei diritti fondamentali esistenti o estenderli a nuovi oggetti e persone, tangendo in tal modo l’essenza dei diritti fondamentali. Un trattato internazionale di questo genere sarebbe sottoposto al nuovo referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Un semplice riferimento materiale ai diritti fondamentali o il fatto che l’applicazione del trattato internazionale possa comportare un’ingerenza nei diritti fondamentali, non è però di per sé sufficiente per subordinare il trattato al referendum obbligatorio. Ispirandosi alla procedura per invocare i diritti fondamentali, in Svizzera disciplinata a livello di legge, si potrebbe (continuare a) sottoporre a referendum facoltativo la modifica di disposizioni procedurali previste in un trattato sui diritti umani
Nel caso dei due trattati internazionali incentrati sui diritti fondamentali di recente è stato considerato sufficiente l’assoggettamento al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali, e si presume che tale valutazione rimarrà immutata anche dopo l’introduzione del nuovo referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali.
Il Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU)41, approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 2016, modifica il meccanismo di controllo (organizzazione e procedura della Corte europea per i diritti dell’uomo) e quindi il testo della CEDU. Il Protocollo comprende disposizioni che contengono norme di diritto importanti perché stabiliscono competenze, tangono i diritti fondamentali disciplinano questioni istituzionali e di diritto
37 RS 0.131.1
38Messaggio del 20 maggio 1981 concernente la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle col-
lettività o autorità territoriali, FF 1981 II 801, qui 805.
39 RS 0.440.6
40 Messaggio del 21 settembre 2007 concernente la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, FF 2007 6571, qui 6593.
41 Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, FF 2015 1947 (testo del protocollo) e FF 2016 1811 (decreto federale).