Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine
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procedurale relative alla Corte. Sul piano nazionale tali disposizioni dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.), e di conseguenza anche questo trattato internazionale è stato sottoposto al referendum facoltativo in base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost..
Il terzo protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo42 è di natura procedurale e prevede diversi strumenti di controllo: una procedura per la presentazione di comunicazioni individuali, una procedura per la presentazione di comunicazioni interstatali e una procedura d’inchiesta. Segnatamente conferisce ai singoli il diritto di comunicare al Comitato dei diritti del fanciullo la violazione, da parte della Svizzera, dei diritti enunciati nella Convenzione sui diritti del fanciullo. La Svizzera non è vincolata ai pareri e alle raccomandazioni del Comitato, ma le autorità hanno obblighi di collaborazione imprescindibili. Il Protocollo facoltativo comprende quindi disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per tale motivo è stato sottoposto al referendum facoltativo43.
Ciò non varrebbe però per altri protocolli addizionali della CEDU che ampliano l’elenco delle garanzie della CEDU e riguardano i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione federale. Ad oggi la Svizzera non ha ratificato tre di tali protocolli addizionali, ossia i protocolli 1, 4 e 12. Infatti il loro recepimento potrebbe ricadere, perlomeno se attuato senza riserve, sotto il proposto articolo 140 capoverso 1 lettera bbisnumero 1 Cost. e quindi essere soggetto al referendum obbligatorio44.
3.2 Ripercussioni finanziarie
I costi di una votazione popolare sono suddivisi tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede, mentre i Cantoni organizzano la votazione sul loro territorio ed emanano le necessarie disposizioni (art. 11 cpv. 1 e 10 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici).
L’accoglimento dell’iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!» avrebbe comportato un aumento di circa il 30 per cento degli oggetti in votazione e reso necessaria una votazione popolare supplementare all’anno. Per quanto riguarda il controprogetto, rigettato dal Parlamento, il Consiglio federale era partito dal presupposto che avrebbe implicato soltanto a un lieve incremento degli oggetti posti in votazione, per cui verosimilmente non si sarebbe reso necessario alcun aumento del numero di giorni di scrutinio. Di conseguenza si presumeva che l’approvazione del controprogetto avrebbe comportato soltanto «spese supplementari modeste»45. Questa valutazione delle ripercussioni finanziarie del controprogetto può essere trasposta all’avamprogetto di attuazione della mozione 15.3557.
42 Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni; RS 0.107.3.
43 Messaggio dell’11 dicembre 2015 concernente l’approvazione del Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni; FF 2016 163, qui 187.
44 Nel Protocollo addizionale 1: il diritto a libere elezioni a scrutinio segreto; nel Protocollo addizionale 4: libertà di circolazione nel senso di libertà di circolare liberamente e di fissare liberamente la propria residenza in uno degli Stati aderenti; nel Protocollo addizionale 12: divieto generale di discriminazione, inteso in senso più ampio rispetto all’art. 8 cpv. 2 Cost.
45 Cfr. messaggio concernente l’iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!» (nota a piè di pag. n. 6), pag. 6159 seg. con indicazione delle spese amministrative per la preparazione, l’attuazione e il controllo di una giornata di voto e delle spese per le spiegazioni destinate agli elettori e le schede.