Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine
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dono opportuna l’approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni. In una tale costellazione, tuttavia, non andrebbe applicato il referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali, che in tal caso assumerebbe i tratti di un referendum delle autorità («referendum obbligatorio facoltativo in materia di trattati internazionali»; cfr. sopra n. 1.2.1 in relazione all’ormai abolito «referendum facoltativo straordinario in materia di trattati internazionali»).
Appare inoltre chiaro che il Popolo e i Cantoni continueranno sempre a essere chiamati a votare se la conclusione di un trattato internazionale richiede una modifica della Costituzione (cfr. art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.). Inoltre anche in futuro resterà possibile creare un «pacchetto complessivo» (art. 141a cpv. 1 Cost.): referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali unito a modifiche costituzionali (sottoposte in ogni caso al referendum obbligatorio).
1.4.3 Concetti costituzionali e «Costituzione in senso materiale» come punti di rife-
rimento
Fanno parte della Costituzione in senso formale tutte le norme di diritto emanate secondo la procedura specifica per l’adozione delle norme costituzionali, a prescindere dall’essenzialità del loro contenuto (dignità costituzionale). Soprattutto lo strumento dell’iniziativa popolare introduce infatti nella Costituzione anche disposizioni prive di significato fondamentale.
Per contro, il concetto di Costituzione in senso materiale si basa sul contenuto delle disposizioni costituzionali. Comprende tutte le norme di diritto che trovano posto nella Costituzione in quanto costituiscono la base dell’ordinamento democratico e dello Stato di diritto e rivestono quindi dignità costituzionale ossia hanno «carattere costituzionale» (v. terminologia della mozione 15.3557). Naturalmente vi sono concezioni diverse sul contenuto «corretto» della Costituzione. La Costituzione in senso materiale non può pertanto essere determinata con la stessa affidabilità della Costituzione in senso formale. Quali norme facciano parte della Costituzione e quali no dipende dalle funzioni che si vogliono attribuire alla Costituzione e quindi dalla concezione stessa della Costituzione33. Nonostante questa indefinitezza,
nell’attuare la mozione 15.3557 va fatto riferimento soprattutto al concetto di Costituzione in senso materiale.
La concezione di Costituzione e quindi anche il concetto di Costituzione in senso materiale hanno avuto un grande significato nella revisione totale della Costituzione federale. All’epoca sono stati indicati i seguenti ambiti normativi centrali34:
• garantire lo statuto fondamentale dell’individuo: la Costituzione dello Stato di diritto ha il
compito di garantire i diritti e le libertà delle persone che vivono nello Stato. Questo compito è ricoperto dai diritti fondamentali e dalle garanzie dei diritti politici.
• determinare l’organizzazione dello Stato: la Costituzione designa gli organi supremi dello
Stato, ne regola le competenze e disciplina – nei tratti essenziali – le procedure con cui viene concepito e attuato il diritto.
• ripartire i compiti tra Confederazione e Cantoni: la Costituzione federale definisce le com-
petenze e i compiti della Confederazione e determina quindi contemporaneamente anche i limiti delle sue attribuzioni.
La formulazione proposta per attuare la mozione 15.3557 intende dare espressione a questi ambiti normativi (cfr. più avanti il n. 2).
33 PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4a ed., Berna 2016, § 3 n. 11 seg.
34 Cfr. messaggio concernente la revisione della Costituzione federale (nota a piè di pag. n. 17) nonché la categorizzazione in HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ed., Zurigo 2016, n. 21.