Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/56: Referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale. Modifica della Costituzione federale · 13 pagine

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dalla dottrina per l’applicazione del referendum obbligatorio sui generis. La motivazione addotta era che questi Accordi non comportavano «modifiche notevoli dei fondamenti del nostro Stato» e non concernevano pertanto il nostro ordinamento costituzionale delle competenze: «La Confederazione e i Cantoni garantiranno l’attuazione degli accordi nei limiti dello loro competenze rispettive»19.

Di recente, la questione dell’applicabilità del referendum sui generis è stata sollevata in Parlamento in occasione dell’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e

dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale20, ma alla fine chiaramente negata21.

1.3 Iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!» e contropro-

getto

1.3.1 Iniziativa popolare

Gli autori dell’iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)», presentata nel 2009, erano del parere che la partecipazione democratica nella conclusione di trattati internazionali fosse insufficiente. Proponevano pertanto d’integrare l’articolo 140 capoverso 1 Cost. con una nuova lettera d, ampliando così in modo sostanziale il campo d’applicazione del referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali22:

Art. 140 Referendum obbligatorio

1Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

d. i trattati internazionali che:

1. determinano un’unificazione multilaterale del diritto in settori importanti,

2. impegnano la Svizzera a trasporre future disposizioni contenenti norme di diritto in settori importanti,

3. delegano competenze giurisdizionali in settori importanti a istituzioni estere o internazionali,

4. comportano nuove spese uniche di oltre 1 miliardo di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 100 milioni di franchi.

Anche il Consiglio federale ha riconosciuto che il referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali è perfezionabile, ma ha ritenuto eccessive le ulteriori possibilità di partecipazione del Popolo e dei Cantoni in politica estera chieste dall’iniziativa. Giudica inoltre inadatto allo scopo il testo costituzionale proposto, improntato sulla casistica e aperto a svariate interpretazioni («settori importanti»), che non centra l’obiettivo del parallelismo23.

1.3.2 Controprogetto del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha proposto di fissare nella Costituzione un referendum obbligatorio per i trattati internazionali di rango costituzionale: ciò che nel diritto interno va disciplinato nella

19Messaggio del 1° ottobre 2004 concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi

gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, qui 5588. Una proposta presentata nel Consiglio degli Stati di sottoporre questi Accordi al referendum obbligatorio fu rigettata con 31 voti contro 6,

Boll. Uff. 2004 S 728 seg.

20 RS 0.652.1

21 Cfr. in particolare Boll. Uff. 2015 N 1619 (intervento CF Widmer-Schlumpf), 1626 seg.

22 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!» (nota a piè di pag. 6), pag. 6135 (testo costituzionale proposto), 6141 seg. (argomentazioni del comitato d’iniziativa).

23 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Accordi internazionali: decida il popolo!» (nota a piè di pag. n. 6), pag. 6155.