Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 18 pagine
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Promarca, scienceindustries, USS, SKW, UDC, Swico, SwissHoldings). L’effetto positivo della norma proposta si limiterebbe probabilmente ai prodotti standard, essendo la prova di una discriminazione tariffaria illegale per prodotti non standardizzati (p. es. macchinari), cioè realizzati in base a esigenze specifiche dei clienti, difficile da produrre (CP).
3.2 Fattispecie transfrontaliere
Includere soltanto le fattispecie transfrontaliere: argomenti a favore
Secondo il PES, rispetto all’Iniziativa per prezzi equi, il controprogetto indiretto affronta in maniera più specifica le maggiorazioni di prezzo dei fornitori esteri. A detta del PBD, il testo dell’Esecutivo non prende giustamente in considerazione le relazioni commerciali nazionali, non essendo queste coinvolte nelle pratiche di isolamento del mercato. pharmaSuisse fa notare che la protezione contro le discriminazioni deve essere valida soltanto dove tali discriminazioni sono presenti, ovvero nelle fattispecie internazionali. Le fattispecie nazionali sono soggette alla concorrenza interna dove le imprese competono tra loro in un contesto di pari livello salariale e pari costo della vita. AI sottolinea come le esperienze tedesche dimostrino che, anche a distanza di decenni, permane l’incertezza su quando considerare un’impresa dipendente da un’altra.
Secondo economiesuisse, hkbb e Forum PMI, limitando la regolamentazione alle sole fattispecie transfrontaliere si riduce il rischio a carico dell’economia interna perché vengono escluse a priori le fattispecie nazionali. Estendendola invece alle fattispecie nazionali, le ripercussioni negative per l’economia interna diventerebbero preponderanti (USS).
Argomenti contro
L’attuazione extraterritoriale della norma proposta è difficile da far valere (ABA, BL, economiesuisse, PLR, hkbb, LU, Promarca, SKW, Spiritsuisse, Swissmem). Ad aumentare la difficoltà interverrebbe in particolare il fatto che la COMCO non può contare sul supporto delle autorità per la concorrenza estere, dato che la nozione di posizione dominante relativa non è sancita nella normativa europea sui cartelli (PBD, economiesuisse, hkbb, Swissmem). Se tale nozione venisse applicata alle fattispecie internazionali, la Svizzera costituirebbe un’eccezione internazionale (CP). In caso di dubbio, meglio non emanare normative che non potranno essere attuate (Commercio Svizzera).
Il controprogetto indiretto creerebbe nel tempo effetti protezionistici (BL). Se la regolamentazione venisse limitata alle fattispecie transfrontaliere, le imprese nazionali ed estere verrebbero esposte a un trattamento diverso (BL). Focalizzare l’attenzione sulle imprese internazionali si tradurrebbe in una disparità giuridica (Promarca, SKW) e vi sarebbe anche il rischio di misure di ritorsione nei confronti della Svizzera da parte di altri Stati (PLR).
Includere anche le fattispecie esclusivamente nazionali: argomenti a favore
Pratiche come la discriminazione o il rifiuto di fornitura da parte di imprese relativamente dominanti sarebbero altrettanto dannose per l’economia nazionale. Ecco perché vanno incluse nel controprogetto indiretto (AR, comitato d’iniziativa, PS, Swiss Retail Federation, VGS, ASVAD).
Oltretutto, l’argomento dell’incertezza giuridica non giustifica l’esclusione delle fattispecie esclusivamente nazionali. Dal punto di vista delle imprese, la nozione di posizione dominante relativa non aumenta l’incertezza del diritto. Poiché la transizione da «influenza sul mercato» a «dominio di mercato» ai sensi degli articoli 7 e 10 capoverso 2 LCart, passando per «potere di mercato» e «posizione dominante relativa», non vi è soluzione di continuità, nella legge vigente è già implicita una certa incertezza giuridica (due giuristi d’impresa dell’Università di Zurigo, 16 giuristi d’impresa, 20 docenti di diritto). Inoltre, le imprese che non riforniscono i compratori sono di regola perfettamente in grado di giudicare se le parti in causa hanno la possibilità o meno di rivolgersi a imprese terze (PS, comitato d’iniziativa, due giuristi d’impresa dell’Università di Zurigo, 16 giuristi d’impresa, 20 docenti di diritto).
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