Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 18 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

Ai fini di un pari trattamento giuridico tra imprese nazionali ed estere, sarebbe opportuno che le reimportazioni di beni prodotti in Svizzera non fossero escluse dal campo d’applicazione delle disposizioni sull’abuso. Ciò potrebbe aumentare l’intensità della concorrenza per talune imprese. Si tratta comunque di imprese esportatrici per le quali il mercato svizzero è relativamente meno importante dei mercati internazionali, molto più grandi (USS).

Argomenti contro

Le imprese che producono beni in Svizzera e li esportano all’estero dovrebbero poter praticare su questi prodotti venduti all’estero prezzi più bassi che in Svizzera. Per farlo, devono però essere messe in condizione di impedire che, una volta esportati, i prodotti vengano reimportati in Svizzera. Diversamente che nell’Iniziativa per prezzi equi, nel controprogetto indiretto si rinuncia alla clausola di impedimento delle reimportazioni. Così facendo si pone tuttavia un freno, inutile, alla politica dei prezzi degli esportatori svizzeri (AR, comitato d’iniziativa).

3.6 Discriminazione nel commercio elettronico mediante geoblocco

Non applicare un divieto di geoblocco da parte delle imprese: argomenti a favore

Vietare pratiche di geoblocco all’estero comporta enormi difficoltà di attuazione; il divieto si rivelerebbe con tutta probabilità inefficace (BE, PBD, economiesuisse, UDC, ZH). Porterebbe inoltre di fatto a una discriminazione delle imprese svizzere (BE, Swiss Textiles).

Il commercio elettronico non può ignorare le condizioni quadro vigenti nel luogo di destinazione della merce. I costi generati in territorio elvetico per il trasporto e i centri logistici non possono essere paragonati a quelli degli altri Paesi per via delle disparità esistenti a livello di costo della vita, stipendi e affitti. Va inoltre considerato che il commercio elettronico è spesso complementare a quello tradizionale e che quest’ultimo è soggetto ai costi locali, che a loro volta si ripercuotono sui prezzi applicati online. La richiesta di pagare prezzi uniformati a quelli esteri nel commercio elettronico metterebbe sotto pressione soprattutto gli stipendi nei settori già caratterizzati da un basso salario, come quello del commercio al dettaglio o della logistica e dei trasporti (USS).

Il geoblocco potrebbe essere necessario per motivi normativi, per esempio per poter adempiere a norme specifiche nei vari Paesi (economiesuisse, Swiss Retail Federation) oppure per esigenze pratico-organizzative, come per esempio la gestione dei resi (economiesuisse).

Nemmeno la regolamentazione UE in materia stabilisce un commercio elettronico esente da discriminazioni né prevede alcun obbligo di consegna transfrontaliero. Soltanto l’accesso ai siti web andrebbe garantito (ASG).

Argomenti contro

Poiché il commercio elettronico sta prendendo sempre più campo, e sta diventando sempre più importante sia per le PMI sia per i consumatori (PS, Travail.Suisse), è necessario adottare misure volte a garantire transazioni online senza discriminazioni (AG Berggebiet LU, BKW, SAB, UR). La discriminazione degli utenti svizzeri nel commercio elettronico operata attraverso il geoblocco privato va assolutamente eliminata (PPD). Non c’è alcuna giustificazione per far pagare contenuti scaricati da Internet a prezzi nettamente più alti in Svizzera che all’estero (NE). Il divieto del geoblocco può tradursi in un calo dei prezzi (CFC).

L’offerta nel commercio elettronico di beni e servizi a prezzi più cari per i compratori svizzeri riduce la competitività delle PMI e il potere d’acquisto dei consumatori. Nella maggior parte dei casi, i ricavi supplementari fluiscono verso l’estero (AR, comitato d’iniziativa).

Per attuare il divieto di geoblocco non è necessario stipulare accordi con altri Paesi. Sono infatti già presenti misure sanzionatorie sufficienti ad attuare un divieto unilaterale efficace, come il blocco della rete, la confisca dei beni, la trattenuta dell’IVA o il comminamento di multe.

233.3-00002 \ COO.2101.104.4.3361077 14/18