Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 18 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 12 dicembre 2017 è stata presentata l’iniziativa «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)». Gli iniziativisti chiedono di introdurre espressamente nella legge sui cartelli (LCart)1 la nozione di posizione dominante relativa2, con una valenza globale. Chiedono inoltre di modificare la legge contro la concorrenza sleale (LCSI)3 per garantire, in linea di principio, il diritto all’acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico attraverso un divieto di massima del geoblocco adottato dalle imprese4, in linea con gli sviluppi nell’UE5. Così facendo, si aumenterebbe la competitività delle imprese svizzere e si ridurrebbero i prezzi al consumo.
La lotta ai prezzi elevati in Svizzera è un obiettivo politico largamente condiviso. Anche il Consiglio federale riconosce che, per dare slancio alla competitività, è necessario eliminare in maniera mirata gli attuali ostacoli all’importazione. Ritiene tuttavia che le misure proposte nell’iniziativa siano inadeguate e dannose per la piazza economica elvetica; ha quindi elaborato un controprogetto indiretto. Anche la proposta del Consiglio federale prevede che la nozione di posizione dominante relativa venga sancita espressamente nella LCart, ma ne limita il campo d’applicazione ai casi di isolamento abusivo del mercato svizzero per distorsione della concorrenza da parte di fornitori che operano nel contesto internazionale. Contrariamente a quanto previsto dall’Iniziativa per prezzi equi, il testo del Consiglio federale non considera fattispecie esclusivamente nazionali, non recepisce il concetto di abuso di sfruttamento6, non regolamenta il potere d’acquisto dei fornitori, non prevede alcun ampliamento degli esempi riportati nell’articolo 7 capoverso 2 LCart né contiene alcuna clausola di privilegio che consenta alle imprese dominanti e relativamente dominanti di ostacolare le reimportazioni (di seguito: «clausola di reimportazione»), come invece invocato dall’iniziativa. Secondo il Consiglio federale, infatti, una simile regolamentazione violerebbe da un lato gli obblighi assunti dalla Svizzera in materia di diritto economico internazionale e ostacolerebbe dall’altro l’obiettivo di riduzione dei prezzi in Svizzera. Il controprogetto indiretto non prevede infine alcun divieto del delle misure di geoblocco adottate dalle imprese. La modifica della LCart comporta anche l’adempimento della mozione Bischof 16.39027, che
1RS 251
2Secondo le disposizioni transitorie dell’articolo 96 capoverso 1 AP-Cost. proposte dall’Iniziativa per
prezzi equi (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. a AP-Cost), le imprese con una posizione dominante relativa sono considerate tali quando da esse dipendono altre imprese a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.
3RS 241
4Cfr. Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante
misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 60 I, 2.3.2018, pag. 1 segg. (di seguito: Regolamento sul geoblocco).
5Per geoblocco si intende, nell’ambito del diritto europeo, l’attività di professionisti operanti in uno Stato
membro di bloccare o limitare l’accesso alle loro interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere, cfr. considerando 1 del Regolamento sul geoblocco. Ai sensi dell’art. 2 n. 16 del Regolamento sul geoblocco, per interfaccia online si intende qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, gestito da un professionista, o per conto di quest’ultimo, che serve a fornire ai clienti l’accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi.
6La LCart non vieta una posizione di potere sul mercato di per sé ma piuttosto il suo abuso. La definizione
del concetto di abuso non è però circoscrivibile. Di norma si distingue tra abuso di esclusione e abuso di sfruttamento. Nel primo caso l’impresa con una posizione dominante adotta precise misure contro concorrenti attuali o potenziali che operano nel mercato in cui vi è una posizione dominante o in un mercato vicino. Il secondo caso presuppone le situazioni in cui vi è una manifesta sproporzione tra prestazione e controprestazione e si riferisce quindi ai partner commerciali.
7La mozione 16.3902 Vietare le clausole di parità tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on
line a scapito degli albergatori, depositata il 30 giugno 2016 dal consigliere agli Stati Pirmin Bischof, è stata accolta dal Parlamento (di seguito: «mozione Bischof»).
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