Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 18 pagine
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espressamente l’applicazione anche alle imprese con una posizione dominante relativa delle pratiche abusive di cui all’articolo 7 LCart10.
AG e AR propongono di includere nel controprogetto indiretto anche la clausola di reimportazione prevista nell’Iniziativa per prezzi equi.
In caso di introduzione della nozione di posizione dominante relativa, ZG chiede alla Confederazione di applicare misure complementari per adeguare il livello dei costi in Svizzera a quello dei Paesi limitrofi. Ciò consentirà di contrastare problemi come il turismo degli acquisti, il dumping salariale e la discriminazione nel commercio elettronico, nonché di aumentare la competitività delle imprese. ZG è del parere che, per garantire un certo potere di acquisto, sia necessario ridurre costantemente e in uguale misura il livello dei prezzi e dei costi.
Contrariamente ai Cantoni menzionati sopra, VD non chiede che il concetto di posizione dominante relativa sia introdotto con valenza globale nel controprogetto indiretto, ma che venga inclusa soltanto la fattispecie dello sfruttamento abusivo. Secondo VD è inoltre necessario favorire anche le imprese che non si trovano in competizione diretta a livello internazionale.
AI, GE, JU, LU e VS appoggiano il controprogetto indiretto nella sua forma attuale. LU esprime tuttavia preoccupazione generale sul concetto di posizione dominante relativa. AI propone di sanzionare ugualmente, a scopo preventivo, le pratiche anticoncorrenziali attuate da imprese con una posizione dominante relativa. Le sanzioni previste in questi casi dovrebbero comunque essere inferiori a quelle comminate per i casi di abuso di posizione dominante sul mercato.
BL respinge il controprogetto indiretto giudicandolo inadeguato a contrastare lo sfruttamento del potere d’acquisto dei compratori svizzeri. Accoglie invece esplicitamente con favore le misure adottate in passato per abbattere gli ostacoli al commercio.
In merito alla questione del geoblocco si sono espressi undici Cantoni. AR, NE, UR e VD chiedono che alle imprese venga vietato di adottare misure di geoblocco. GE, JU, SH e VS incoraggiano invece il Consiglio federale a continuare a monitorare la problematica e a studiare eventuali misure adeguate da attuare in un momento successivo. BE, GR e ZH ritengono ragionevole la rinuncia dell’Esecutivo di vietare il geoblocco da parte delle imprese.
GR e UR chiedono un’attuazione separata della mozione Bischof.
2.2.2 Partiti politici
Considerata la portata intrinseca all’Iniziativa per prezzi equi, il Partito borghese democratico (PBD) ritiene il controprogetto indiretto una soluzione adeguata. A suo avviso il testo dell’Esecutivo condivide sostanzialmente la richiesta principale degli iniziativisti: facilitare la libertà di approvvigionamento delle imprese elvetiche all’estero per agevolare in modo moderato le importazioni parallele. Allo stesso tempo esclude le misure dell’iniziativa che si rivelerebbero difficilmente attuabili o che si ripercuoterebbero negativamente sulle relazioni economico-commerciali interne. Il PBD fa tuttavia notare che neppure il controprogetto indiretto comporterebbe un calo significativo dei prezzi a beneficio dei consumatori svizzeri.
Il Partito popolare democratico (PPD) accoglie con favore il controprogetto indiretto. A suo avviso, sta al Parlamento decidere in che misura la nozione di posizione dominante relativa debba trovare applicazione in Svizzera. Inoltre, il PPD propone l’attuazione separata della mozione Bischof e rimanda a due mozioni della consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneiter (16.3499 e 17.4227) che propongono di vietare il geoblocco da parte delle imprese.
10 Poiché l’iniziativa popolare è stata presentata durante le consultazioni sull’Iv. Pa. Altherr, il termine di trattazione di quest’ultima è stato prorogato fino alla sessione autunnale 2019. 233.3-00002 \ COO.2101.104.4.3361077 5/18