Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 18 pagine

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3.3 Posizione dominante relativa: limitazione ai soli compratori

La proposta del controprogetto di limitare ai soli compratori la nozione di posizione dominante relativa, e quindi di rinunciare alla protezione dei fornitori, è stata oggetto di pochi commenti da parte dei partecipanti alla procedura di consultazione.

Nel dibattito sulla Svizzera come isola dei prezzi elevati, il nodo da sciogliere è la penalizzazione (percepita) dei compratori svizzeri. Una penalizzazione dei fornitori nei confronti di compratori relativamente dominanti in Svizzera sarebbe difficile da immaginare (economiesuisse).

Piuttosto, anche i fornitori si trovano spesso a dover dipendere da compratori relativamente dominanti. Se anche questi ultimi rientrassero nel campo d’applicazione del controprogetto si potrebbe prevenire un’ulteriore concentrazione di mercato (AR, comitato d’iniziativa, PS, VGS). In questo modo si potrebbe inoltre contrastare una potenziale relazione di dipendenza, in particolare tra PMI e compratori relativamente dominanti (AG Berggebiet LU, AR, comitato d’iniziativa, SAB, PS, VGS, UR). L’alta concentrazione di quote di mercato nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera comporta un incremento dei prezzi. Proprio per questo, in caso di introduzione della nozione di posizione dominante relativa è necessario proteggere anche alle imprese che forniscono i loro beni ai dettaglianti (SSIC, Spiritsuisse).

3.4 Pratiche abusive inserite nella norma proposta

Escludere i casi di sfruttamento abusivo: argomenti a favore

Estendendo il campo d’applicazione del controprogetto indiretto ai casi di sfruttamento abusivo si aprirebbe di fatto la strada a procedure di verifica accurate sulle condizioni che soggiacciono ai rapporti d’affari tra imprese, il che comporterebbe a sua volta un impiego sbagliato delle risorse delle autorità della concorrenza e risponderebbe oltretutto poco alla logica di mercato. I casi di sfruttamento ai sensi dell’articolo 7 LCart vanno affrontati unicamente in base ai presupposti giuridici in vigore (economiesuisse).

L’esclusione dei casi di sfruttamento abusivo limita le possibilità d’applicazione del controprogetto indiretto in modo tale che a beneficiarne sarebbero in primo luogo le imprese esportatrici svizzere in competizione diretta con le imprese estere nei mercati internazionali. In questo ambito il controprogetto potrebbe contrastare eventuali distorsioni della concorrenza a scapito dell’industria svizzera delle esportazioni (USS).

Argomenti contro

Anche soggetti compratori che non concorrono con le imprese estere devono sottostare ai cosiddetti «supplementi Svizzera» (AG Berggebiet LU, AR, comitato d’iniziativa, Migros, SAB, PS, SVIT, Travail.Suisse, UR, VGS, 20 docenti di diritto, 16 giuristi d’impresa, due giuristi d’impresa dell’Università di Zurigo). Si tratta di imprese non esportatrici di beni o servizi che fanno capo all’amministrazione pubblica, ai trasporti pubblici, ai settori della formazione e della sanità, al commercio al dettaglio, all’agricoltura, nonché di molte PMI e aziende di servizi. Per questo motivo nel controprogetto indiretto va inserita anche l’alternativa dell’abuso di sfruttamento (AG Berggebiet LU, AR, comitato d’iniziativa, SAB, PS, SVIT, Travail.Suisse, UR, VGS).

3.5 Clausola di reimportazione

Escludere la clausola di impedimento delle reimportazioni: argomenti a favore

Rinunciando a inserire la clausola di reimportazione, il potenziale danno economico del controprogetto indiretto sarebbe più contenuto a quello dell’Iniziativa per prezzi equi. L’applicazione di questa clausola di privilegio causerebbe infatti con ogni probabilità una violazione degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera (economiesuisse, HKBB).

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