Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
subordinate non è determinante in tal senso. Non vi è invece funzione direttiva nel caso in cui il diritto di impartire istruzioni si applichi unicamente nei confronti di stagisti o di apprendisti.
La disposizione si applica anche agli specialisti che nel loro ambito specifico godono di ampie competenze decisionali. A differenza dei lavoratori investiti di una funzione direttiva, questi non dispongono di un diritto (permanente) di impartire istruzioni a collaboratori che sono loro subordinati. In virtù delle loro particolari competenze professionali, in seno all’azienda gli specialisti sono ad ogni modo investiti di una certa responsabilità nel loro ambito specifico. Di conseguenza, la loro posizione comporta maggiori responsabilità e maggiore autonomia di quella delle altre figure professionali operanti nell’azienda ed è paragonabile a quella dei lavoratori con funzione direttiva. In considerazione del fatto che la loro posizione di responsabilità deriva dalle loro competenze specialistiche, è necessario che quest’ultime vengano fornite nell’ambito dell’attività professionale. A livello di ordinanza occorrerà stabilire quali siano i criteri misurabili da applicare (p. es. nella formazione, cfr. n. 2.4).
È inoltre necessario che le categorie di lavoratori menzionate dispongano di un’ampia autonomia nell’organizzare il loro lavoro (cfr. lett. b): i lavoratori devono cioè poter godere di una grande libertà nel decidere come svolgere e organizzare il lavoro. Tendenzialmente godono di una simile autonomia soprattutto i quadri superiori o i lavoratori con un particolare mansionario, come ad esempio i responsabili di progetto. Per la valutazione di questo criterio si può fare riferimento alla prassi relativa all’articolo 73a OLL 1.
Questi lavoratori devono disporre di un’ampia autonomia nella gestione del proprio tempo (cfr. lett. c): devono cioè essere prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro, e quindi anche quelli di riposo, e non lavorare secondo piani d’impiego prestabiliti. Questa libertà deve riguardare almeno la metà del tempo di lavoro. Per determinare tale autonomia occorre tener conto del contesto lavorativo nel suo complesso. Anche per quanto riguarda la valutazione di questo criterio ci si può rifare alle esperienze maturate nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 73a OLL 1.
L’esenzione dall’obbligo di registrare l’orario di lavoro non è prevista per quanti devono svolgere il loro lavoro secondo piani d’impiego prestabiliti o con rigidi vincoli temporali. È il caso di chi svolge lavoro a squadre, chi lavora secondo piani d’impiego giornalieri prestabiliti o secondo orari che, in un modo o nell’altro, sono definiti in massima parte dal datore di lavoro o sono determinati da circostanze obiettive. L’esenzione dall’obbligo è prevista invece per i lavoratori che soggiacciono a fasce orarie di presenza vincolanti per meno della metà del loro tempo di lavoro e che, al di fuori di questi orari, godono della libertà necessaria per stabilire i loro orari.