Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine

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risulta dall’articolo 13a capoverso 2 del progetto preliminare relativo all’Iv. Pa. 16.414 (cfr. anche il commento all’art. 13a cpv. 2 nel n. 3 di quel rapporto esplicativo).

3 Commento ai singoli articoli

Il progetto prevede di suddividere l’attuale articolo 46 LL in tre capoversi, il primo e il terzo dei quali riprendono ad ogni modo integralmente il tenore della diposizione vigente. Il nuovo capoverso 2 introduce invece una deroga all’obbligo di documentare previsto nell’articolo 46 capoverso 1 LL. Tale deroga riguarda i dati sulla durata del lavoro e del riposo di determinate categorie di lavoratori nonché sui supplementi di tempo e sui supplementi salariali prescritti dalla legge.

Per le categorie di lavoratori interessate non vi è dunque più l’obbligo – anche se permane la possibilità – di documentare i dati prescritti nell’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e e h OLL 1, allo stesso modo di quanto avviene in caso di rinuncia alla registrazione della durata del lavoro (art. 73a OLL 1). Tali dati riguardano la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull’arco della giornata (art. 73 lett. c OLL 1), i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica (lett. d), il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora (lett. e), nonché i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge (lett. h).

Non decadono tuttavia gli obblighi generali di documentazione previsti nell’articolo 73 OLL 1 (dati personali, inizio e fine del rapporto di lavoro, inchieste mediche ecc.). In caso di controllo il datore di lavoro deve tenere a disposizione quei documenti (come i mansionari e il regolamento interno sulla durata del lavoro) che permettono di stabilire se i criteri di legge sono soddisfatti.

L’introduzione di questa deroga fa sì che, a differenza del diritto vigente, per essere esentati dall’obbligo di documentazione non è più necessario stipulare alcun CCL. L’esenzione non avviene nemmeno attraverso una convenzione individuale con il lavoratore interessato. La legge esenta il datore di lavoro dall’obbligo di documentazione dettagliata di cui all’articolo 73 OLL 1. Anche il livello di salario percepito dai singoli lavoratori non è più determinante.

La disposizione dovrà a ogni modo applicarsi soltanto ai lavoratori adulti che nell’azienda esercitano funzioni direttive o sono impiegati come specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali. È inoltre necessario che, come prevede l’attuale articolo 73a OLL 1, i lavoratori interessati dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e di riposo. I giovani sono assoggettati a una tutela particolare, soprattutto per quanto riguarda il tempo di lavoro e di riposo. Essi vengono esplicitamente esclusi dalla possibilità di rinunciare alla registrazione della durata del lavoro, anche se, visto il loro livello formativo, non sono di fatto prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro.

È considerato lavoratore con funzione direttiva chi dispone del diritto permanente di impartire istruzioni a persone che gli sono subordinate. Il numero delle persone