Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine

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prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro, devono essere ritenuti personalmente responsabili del rispetto dei tempi di lavoro e di riposo. Le condizioni che prevedono un determinato limite di reddito minimo e l’esistenza di un CCL non dovrebbero dunque applicarsi a queste categorie di lavoratori, in modo che il modello possa estendersi anche a settori in cui raramente si versano stipendi superiori ai 120 000 franchi.

La maggioranza è convinta che una soluzione di questo tipo vada incontro all’esigenza dei singoli lavoratori di disporre di una maggiore flessibilità nell’organizzazione dei propri orari di lavoro, e che tenga conto al contempo delle esigenze dei settori interessati. Inoltre, l’orario di lavoro basato sulla fiducia è da considerarsi una misura atta a ridurre gli oneri amministrativi delle aziende.

La maggioranza ritiene inoltre che la possibilità di stabilire liberamente e in modo autonomo i propri orari di lavoro sia estremamente utile anche sul piano della salute. Rispetto a regimi basati su tempi e orari di lavoro prestabiliti, il modello proposto risulta più motivante per i lavoratori ed è tale da comportare una riduzione dello stress. I lavoratori potenzialmente interessati sarebbero ad ogni modo persone già abituate a svolgere incarichi autonomi e in piena responsabilità: da dirigenti e specialisti ci si può attendere che siano capaci di agire in modo tale da non mettere a rischio la loro salute, ma che siano in grado di delegare e di gestirsi autonomamente. Si fa inoltre notare che le attuali regolamentazioni in materia di orari di lavoro e di riposo rimarranno in vigore e dovranno pertanto continuare a essere rispettate, anche dalle categorie di lavoratori interessati; continuerà a sussistere anche l’obbligo di assistenza per il datore di lavoro. La flessibilità non dovrebbe dunque comportare un aumento dei rischi per la salute.

Riassumendo: secondo la maggioranza della Commissione, la soluzione proposta migliora la flessibilità e la conciliabilità tra lavoro e vita privata dei singoli; ed è pure nell’interesse delle imprese, che sono in grado di adattare meglio la necessaria prestazione lavorativa alla mole di lavoro se i loro dipendenti possono reagire meglio ai picchi di lavoro o ai periodi meno carichi; inoltre promuove la piazza economica svizzera e rende la legge sul lavoro al passo con i tempi. Il presente progetto è conforme alla realtà e alle esigenze del giorno d’oggi, rafforza la responsabilità personale e, in tal modo, anche la motivazione dei lavoratori.

2.2.2 Proposta della minoranza

Una minoranza commissionale (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) propone di non entrare in materia sul progetto preliminare. Reputa che non sia necessario intervenire in quanto il diritto vigente (in particolare gli art. 73a e 73b OLL 1) offre sufficienti possibilità per trovare a livello aziendale soluzioni specifiche; non occorrono ulteriori agevolazioni

La minoranza ritiene che, nel caso in cui le disposizioni materiali riguardanti il tempo di lavoro e di riposo continuassero a essere mantenute invariate ma la durata del lavoro non venisse più registrata, per le categorie di lavoratori interessate verrebbe a crearsi una lacuna esecutiva: per gli organi di esecuzione risulterà infatti più difficile verificare se i datori di lavoro e i lavoratori si attengono alle relative disposizioni di legge. Verosimilmente, in quel caso dovrà essere condotto un numero