Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine

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che permetta di verificare l’osservanza della convenzione e di apportare le modifiche che si rendessero necessarie (cfr. art. 73b cpv. 2 OLL 1).

Dato che l’esigenza di disporre di una convenzione collettiva può rappresentare per le piccole aziende un carico amministrativo eccessivo, il disciplinamento attuale prevede che nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori la registrazione semplificata della durata del lavoro possa essere introdotta anche su base individuale. La convenzione individuale deve contenere un’indicazione concreta riguardante le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. È inoltre prescritto che venga svolto un colloquio di fine anno nel corso del quale è trattata la questione concernente l’onere lavorativo.

2.2 Necessità di agire: considerazioni della Commissione

2.2.1 Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione propone di entrare in materia sul progetto preliminare. Essa ritiene che l’attuale legge sul lavoro sia stata concepita come una legge sul lavoro in fabbrica e che le sue disposizioni riguardanti la durata del lavoro non siano più adeguate alla realtà odierna, caratterizzata – grazie anche al progresso tecnologico – da un’accentuata mobilità. Oggi, soprattutto le persone con funzioni direttive e gli specialisti lavorano sempre meno a orari fissi e in un unico posto: tempi e luoghi di lavoro tendono infatti a differenziarsi sempre più. Secondo la maggioranza, le norme di legge non tengono in debita considerazione questa mutata realtà professionale, al punto che nella prassi si verificano spesso trasgressioni alla legge: è il caso ad esempio di quando si riporta unicamente una media oraria, così da soddisfare almeno formalmente le prescrizioni di legge, omettendo di indicare il tempo di lavoro effettivo. Una procedura che la maggioranza ritiene deplorevole. È importante dunque che la certezza del diritto venga ripristinata, facendo in modo che la legislazione rispecchi la situazione reale ed effettiva.

Neanche il nuovo articolo 73a OLL 1 risolve il problema in modo soddisfacente, in quanto non tutti i settori professionali possono usufruire delle nuove disposizioni. Esso comporta anzi una disparità di trattamento fra i vari settori, in quanto condiziona l’esenzione dall’obbligo di registrare la durata del lavoro al fatto che esista o meno un CCL. Un tale strumento non esiste tuttavia in tutti i settori, e la sua adozione non viene nemmeno auspicata ovunque. Per quanto riguarda il limite di reddito minimo di 120 000 franchi, esso è talmente elevato che settori come quello alberghiero e della ristorazione o quello delle costruzioni, ma anche il settore dell’industria tessile, non potrebbero avvalersi di questa disposizione nemmeno nel caso di impiegati investiti di funzioni direttive. Va ad ogni modo osservato che anche in questi settori le persone che occupano posizioni dirigenziali dispongono ormai di ampi margini di manovra a livello di gestione organizzativa e del tempo di lavoro.

La maggioranza vorrebbe pertanto che per i lavoratori che esercitano funzioni direttive e per gli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali venisse introdotta la possibilità di rinunciare alla registrazione della durata del lavoro: nella misura in cui dispongono di un’ampia autonomia e sono