Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
L’esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni (art. 41 LL). L’attuazione della nuova disposizione avviene nell’ambito dell’esecuzione ordinaria; non è prevista alcuna sovvenzione né l’assunzione di nuovo personale per la Confederazione.
4.2 Attuabilità del progetto
Ai fini dell’esecuzione della legge sul lavoro da parte degli ispettorati cantonali del lavoro, è importante che la situazione per quanto riguarda le disposizioni applicabili e quelle non applicabili sia chiaramente definita.
Per quanto riguarda l’autonomia e la fissazione indipendente degli orari di lavoro, gli ispettorati del lavoro possono fare riferimento alla prassi che si è sviluppata in relazione all’articolo 73a OLL 1.
Per quanto attiene alle nozioni di «lavoratori che esercitano funzioni direttive» e di «specialisti che dispongono di notevoli competenze decisionali», gli organi d’esecuzione possono ad ogni modo contare sul fatto che l’ordinanza fornisce in merito una chiara definizione e criteri obiettivi (cfr. n. 2.4). Anche per i datori di lavoro è importante che vi sia certezza del diritto: anch’essi contano sul fatto che i concetti in materia siano ben chiari, non solo per avere la possibilità di presentare alle autorità di controllo le necessarie certificazioni, ma anche per poter confrontarsi, in seno all’azienda, con i dipendenti e le loro eventuali richieste.
Le registrazioni del tempo di lavoro sono una base importante per gli ispettorati del lavoro, in quanto permettono loro di verificare se le prescrizioni riguardanti il tempo di lavoro e di riposo sono state rispettate. Le informazioni concernenti le categorie di lavoratori esentate dall’obbligo di registrazione verranno dunque assunte per altra via. Verosimilmente dovrà essere condotto un numero maggiore di inchieste, tanto a livello individuale quanto collettivo, affinché le autorità competenti possano farsi un’idea della gestione dei tempi di lavoro e di riposo in un’azienda. Ciò implicherà degli oneri supplementari.
5 Rapporto con il diritto europeo
La convenzione dell’OIL numero 81 dell’11 luglio 1947 concernente l’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, ratificata dalla Svizzera, non contiene alcuna prescrizione particolare riguardante la registrazione del tempo di lavoro.
La direttiva europea 2003/88/CE13 non è applicabile alla Svizzera, ma può essere presa come riferimento. Essa si limita ad ogni modo a regolamentare il tempo di
13 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU n. 299 del 18.11.2003.