Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine
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maggiore di inchieste, tanto a livello individuale quanto collettivo, in modo che ci si possa fare un’idea della reale situazione in un’azienda; ciò implicherà ad ogni modo degli oneri supplementari.
La minoranza della Commissione reputa che, nel caso in cui il tempo di lavoro non dovesse essere più registrato, vi è il rischio che esso aumenti in modo eccessivo. La possibilità che i lavoratori, in talune circostanze, non facciano più delle pause prolungate la sera e il fine settimana pone un problema assai spinoso. Si tratta infatti di una situazione foriera di stress alla quale, avvertono gli specialisti, sono connessi possibili rischi per la salute. La commistione fra tempo di lavoro e tempo di riposo può inoltre limitare il diritto di vivere una normale vita familiare. La minoranza ritiene che il previsto disciplinamento accresca il rischio di logorio psicofisico e i problemi di salute a esso correlati, soprattutto perché il numero dei controlli tenderebbe a diminuire a causa dei loro costi elevati. Vi sarebbero singoli lavoratori che – addirittura di propria iniziativa – lavorerebbero più a lungo di quanto permesso, concedendosi pause più corte. Al di là delle conseguenze per la salute del singolo, a medio-lungo termine un tale agire produrrebbe conseguenze anche sui costi generali della salute.
Non da ultimo, la minoranza commissionale è dell’avviso che sia scorretto nei confronti del partenariato sociale, oltre che contrario al principio della buona fede, apportare una nuova modifica a così poca distanza dall’entrata in vigore della soluzione concordata fra le parti sociali (cfr. n. 2.1.1). Così facendo il partenariato sociale ne risulterebbe indebolito. La minoranza vorrebbe che prima di prendere nuove decisioni venisse allestita una perizia di medicina del lavoro sui possibili rischi derivanti da un’attuazione dell’iniziativa. Prima di valutare ulteriori passi, ritiene inoltre che sia opportuno attendere le valutazioni circa le nuove disposizioni introdotte a livello di ordinanza. Il relativo studio, commissionato dalla SECO (cfr. n. 2.1.2), dovrebbe essere disponibile verso la metà del 2019. Esso dovrà indicare quanti lavoratori, avvalendosi dell’articolo 73a OLL 1, hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e quali ripercussioni ne sono eventualmente derivate. Nel caso in cui, nonostante il volere della minoranza, si decidesse di entrare in materia, la stessa propone che il progetto venga ritornato alla Commissione in modo che nei successivi lavori possa venire integrata la perizia medica e le valutazioni sui nuovi articoli di ordinanza.
2.3 Rapporto con l’articolo 73a OLL 1
Il progetto preliminare di attuazione dell’iniziativa parlamentare 16.423 deve essere considerato un complemento alla possibilità, prevista nell’articolo 73a OLL 1, di rinunciare alla registrazione della durata del lavoro. Dato che in questo caso tale possibilità è concessa unicamente ai lavoratori con funzioni direttive e agli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, può essere più opportuno, nel caso esista un partenariato sociale, optare per una procedura secondo l’articolo 73a OLL 1, in modo da comprendere anche i collaboratori che non esercitano funzioni direttive e che non sono specialisti.