Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine
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La possibilità di rinunciare alla registrazione e alla documentazione della durata del lavoro deve in primo luogo essere prevista in un contratto collettivo di lavoro (CCL). Essa è riservata ai lavoratori che dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro4 e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro (cfr. art. 73a cpv. 1 OLL1). Inoltre, questi devono percepire un reddito annuo lordo superiore a 120 000 franchi e convenire in forma scritta che rinunciano alla registrazione (cfr. art. 73a cpv. 1 OLL1). Sia il lavoratore che il datore di lavoro dispongono di un diritto di revoca annuale (cfr. art. 73a cpv. 3 OLL 1). Per compensare eventuali rischi derivanti da un eccessivo onere lavorativo, le parti sociali devono fare in modo che il CCL preveda misure specifiche per garantire la protezione della salute e l’osservanza della durata del riposo stabilita per legge (cfr. art. 73a cpv. 4 lett. a OLL 1)5; il CCL deve inoltre prevedere l’obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro (cfr. art. 73a cpv. 4 lett. b OLL 1)6.7
Le autorità d’esecuzione devono poter verificare se le condizioni per essere esentati dall’obbligo di registrazione della durata del lavoro sono soddisfatte. Per questa ragione il datore di lavoro, anche in caso di applicazione dell’articolo 73a OLL 1, non è esentato completamente dal suo obbligo di documentazione. Il datore di lavoro deve infatti tenere a disposizione delle autorità il CCL e le convenzioni di rinuncia individuali. È inoltre tenuto ad allestire un elenco dei lavoratori che hanno
settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull’arco della giornata (lett. c), i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica (lett. d), il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora (lett. e), nonché i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge (lett. h).
4Si tratta di lavoratori che godono di una grande libertà nel decidere come svolgere e organizzare il proprio lavoro. Tendenzialmente godono di una simile autonomia soprattutto i quadri superiori e i lavoratori con un particolare mansionario, come ad esempio i responsabili di progetto.
5Nel determinare queste misure occorre prendere in considerazione in particolare i rischi specifici del ramo legati a un eccessivo onere lavorativo e mettere l’accento soprattutto sull’informazione del collaboratore, sulla sensibilizzazione dei superiori e sul monitoraggio delle misure stabilite. Per valutare la questione ed elaborare proposte si raccomanda alle parti sociali di ricorrere a uno specialista MSSL (conformemente alla direttiva CFSL n. 6508 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro). Fra le varie misure si può prevedere il blocco delle mail di notte o la domenica, la definizione di un inizio differito del lavoro dopo un viaggio all’estero o una migliore cultura delle pause.
6È necessario che, nello svolgimento della sua funzione, il servizio interno sia sufficientemente indipendente e che la confidenzialità sia assicurata. Questo servizio è innanzitutto incaricato di sensibilizzare i superiori sul tema della durata del lavoro e del riposo; deve inoltre valutare regolarmente la situazione dei lavoratori dal punto di vista dell’onere lavorativo in modo da individuare tempestivamente eventuali difficoltà in relazione all’osservanza dei periodi di riposo o l’esistenza di un eventuale onere eccessivo. Se necessario, deve sostenere i lavoratori che hanno problemi in materia e proporre misure alla direzione. Il ruolo del servizio interno in relazione alle altre misure specifiche previste nel CCL va precisato. In caso di controlli, il servizio interno è l’interlocutore principale delle autorità d’esecuzione.
7Cfr. indicazioni della SECO relative all’art. 73a OLL 1:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-zur-ArGV-1.html