Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine
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Le condizioni che permettono di rinunciare alla registrazione della durata del lavoro enunciate nell’articolo 73a OLL 1 sono diverse da quelle previste nell’articolo 46 capoverso 2 LL. La tabella seguente offre in proposito la possibilità di un confronto:
Condizioni cumulative art. 73a OLL 1 art. 46 LL
Esercizio di funzioni direttive o impiego come no sì
specialista che dispone nel suo ambito di
notevoli competenze decisionali
Ampia libertà nello stabilire gli orari di lavoro sì sì
Ampia autonomia nel lavoro sì sì
Contratto collettivo di lavoro sì no
Reddito minimo di 120 000 franchi sì no
Consenso e diritto di revoca del lavoratore sì no
Misure specifiche per garantire la protezione sì no
della salute
Servizio interno sì no
Elenco dei lavoratori interessati sì no
2.4 Numero di lavoratori potenzialmente interessati
Il progetto preliminare prevede che alla registrazione del tempo di lavoro possano rinunciare soltanto i lavoratori che esercitano funzioni direttive o gli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, e comunque soltanto a condizione che dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. Questi criteri devono essere soddisfatti cumulativamente, ciò che limita il numero dei collaboratori potenzialmente interessati. Inoltre, la facoltà di rinunciare è concessa soltanto ai lavoratori che hanno compiuto i 18 anni d’età; è esclusa invece per i minorenni e gli apprendisti.
È difficile stimare quanti siano i lavoratori potenzialmente interessati dalla nuova disposizione. Il problema è dato dal fatto che, da un lato, taluni concetti adottati nel progetto preliminare per delimitare il campo di applicazione delle persone interessate – come «ampia autonomia nel loro lavoro» o «specialisti che dispongono di notevoli competenze decisionali» – non corrispondono ad alcuna categoria statistica; d’altro canto non è possibile prevedere quante aziende rinunceranno effettivamente alla registrazione della durata del lavoro.
Per la definizione della categoria «specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali» sarà determinante se a livello di ordinanza sarà ad esempio adottato quale criterio un determinato livello formativo e, se del caso, quale. Potrebbero entrare in considerazione il conseguimento di una formazione a