Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine
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lavoro in quanto tale e non prevede alcuna disposizione riguardante la sua registrazione. Dunque, il diritto comunitario non prevede alcun obbligo al riguardo. I sistemi adottati nei Paesi a noi vicini risultano pertanto assai variati, sia dal punto di vista della regolamentazione sia per quanto riguarda la sua attuazione. In Germania, ad esempio, è prevista unicamente la registrazione del tempo di lavoro supplementare, nonché del lavoro domenicale e nei giorni festivi14. Le autorità di controllo esigono comunque che venga registrato anche il tempo di compensazione, in modo da verificare il rispetto della durata media del lavoro. In Italia, il tempo di lavoro deve essere documentato in modo dettagliato e in versione elettronica nel «Libro unico del lavoro (LUL)». In Francia, la durata del lavoro deve essere registrata in modo dettagliato nel caso di orari individuali, mentre non vi è alcun obbligo di procedere in modo individuale nel caso degli orari collettivi fissati dal datore di lavoro e applicabili ai dipendenti di un’impresa nel loro complesso. Infatti, in caso di orario collettivo unico applicabile a un’unità di lavoro, nessun salariato può in linea di principio venire occupato al di fuori di questo orario, salvo in caso di utilizzo puntuale di ore supplementari o di ore di deroga permanente (Code du travail, art. D. 3171-1). Per questa ragione non è obbligatorio allestire una documentazione individualizzata concernente il conteggio del tempo di lavoro. Fa fede l’orario collettivo.
È interessante rilevare che la direttiva europea 2003/88/CE, al suo articolo 17, prevede che gli Stati membri possano derogare alle disposizioni concernenti le ore di lavoro e di riposo per determinate categorie di lavoratori «quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta (…) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo (…)»15. Questa via è stata scelta dal legislatore svizzero quando ha deciso di escludere i lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato dal campo di applicazione delle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo (art. 3 lett. d LL). Le condizioni che vigono in Svizzera per una tale eccezione sono molto precise e nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ne ha dato un’interpretazione restrittiva: l’eccezione è ammessa soltanto per membri della direzione. Vista la complessità delle disposizioni di attuazione non è facile avere una panoramica sulla prassi negli altri Paesi. Alcuni Paesi europei sono comunque manifestamente meno restrittivi: estendono l’eccezione ad altre posizioni dirigenziali o anche a posizioni per le quali è richiesta una grande autonomia. È il caso, in misura diversa, di Francia, Germania e Italia.
14 Steiger-Sackmann Sabine, Arbeitszeiterfassung – Kurzbericht zu Rechtslage und Praxis der Arbeitszeiterfassung in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich, Winterthur 2012, pagg. 8 segg.
15 Kaufmann Otto, «Die Arbeitszeiten in Frankreich», in: Geiser Thomas, Müller Roland (a cura di), Arbeitszeiten in Europa, Zurigo-San Gallo 2015, pagg. 61 segg.