Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 16 pagine
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rinunciato alla registrazione della durata del lavoro. Nell’elenco deve essere riportato il loro reddito annuo lordo, ma è sufficiente confermare che il livello di reddito richiesto è superato (cfr. art. 73a cpv. 5 OLL 1). Inoltre, deve essere possibile verificare che il lavoratore interessato sia proprio quello definito del CCL.
Per determinare il numero delle aziende e dei lavoratori che hanno fatto ricorso a questa possibilità, la SECO ha commissionato un apposito studio i cui risultati saranno verosimilmente disponibili verso la metà del 2019.
2.1.3 Registrazione semplificata della durata del lavoro secondo l’articolo 73b OLL 1
Oltre alla rinuncia di registrare l’orario di lavoro, la revisione del 2016 ha anche introdotto la possibilità di effettuare una registrazione semplificata della durata del lavoro. Per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro deve dunque essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto, mentre non è più necessario documentare la posizione sull’arco della giornata e il momento in cui il lavoro è prestato8. Con l’introduzione della registrazione semplificata decade anche l’obbligo di rilevare il lavoro compensativo e il lavoro straordinario, i giorni di riposo o di riposo compensativo, le pause nonché i supplementi di tempo e i supplementi salariali9. Questa semplificazione ha ridotto il livello di dettaglio e il carico amministrativo della registrazione della durata del lavoro per le categorie di lavoratori interessate, anche per rapporto agli obblighi di documentazione che erano previsti prima della revisione del 2000.
Né il livello di salario percepito dai lavoratori interessati né l’ampia autonomia di cui godono nel loro lavoro sono elementi determinanti per la registrazione semplificata della durata del lavoro. Il criterio per cui il lavoratore deve poter essere libero di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro è adempiuto quando almeno un quarto di tali orari può essere gestito liberamente10.
Per introdurre nell’azienda una registrazione semplificata della durata del lavoro non è necessario dunque alcun CCL: essa di regola viene prevista in una convenzione collettiva in seno all’azienda11. In questa convenzione collettiva devono, da un lato, figurare le categorie di lavoratori che nell’azienda dispongono delle libertà necessarie per decidere del proprio tempo di lavoro; d’altro canto in essa vanno previste disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo. Infine, la convenzione deve prevedere una procedura paritetica
8 Sono fatte salve le indicazioni concernenti l’inizio e la fine del lavoro notturno e domenicale (cfr. art. 73b cpv. 1, secondo periodo OLL 1).
9 Cfr. anche art. 73 cpv. 1 lett. c–e e h OLL 1.
10 Cfr. indicazioni della SECO relative all’art. 73b OLL 1: Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. di lavoro.
11 Di norma, la convenzione collettiva viene conclusa tra una rappresentanza dei lavoratori interna all’azienda (commissione del personale) e il datore di lavoro. Nelle aziende in cui non esiste una commissione del personale vi è la possibilità che i collaboratori creino un gruppo di progetto ad hoc per definire il contenuto della convenzione. In questo caso la convenzione collettiva è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati dell’azienda.