Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.750985
1 Situazione generale di partenza
Allo scopo di migliorare l’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, l’assemblea plenaria della Conferenza dei Governi Cantonali (CdC) e il Consiglio federale hanno deciso, rispettivamente il 23 marzo 2018 e il 25 aprile 2018, di avviare i lavori di attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare l’importo della somma forfettaria a favore dell’integrazione versata ai Cantoni dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi e di dare la possibilità ai Cantoni di impiegare tale somma forfettaria a favore della promozione linguistica precoce dei richiedenti l’asilo. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di attuare i parametri del processo d’integrazione ideale a livello esecutivo e di avviare una pertinente consultazione. In parallelo all’Agenda Integrazione Svizzera la Confederazione e i Cantoni hanno convenuto un sistema di indennizzo delle spese per i minorenni non accompagnati nel settore dell’asilo e dei rifugiati (MNA). Ipotizzando che le spese computabili per l’assistenza e l’aiuto sociale ammontano complessivamente a circa 100 franchi per giorno e MNA, il Consiglio federale ha deciso che la Confederazione si farà carico di circa 86 di questi 100 franchi. Considerate le spese supplementari il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare conseguentemente le somme forfettarie globali con cui i Cantoni sono indennizzati già oggi per le spese di aiuto sociale sostenute nel settore dell’asilo e dei rifugiati. A tal fine ha approvato un modello di calcolo basato sul numero di MNA che soggiornano in Svizzera in un momento specifico.
Queste decisioni di principio del Consiglio federale devono ora essere attuate a livello di ordinanza. Le modifiche interessano l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS interamente riveduta nella versione del 15 agosto 2018 con entrata in vigore al 1° gennaio 20191) e l’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2; RS 142.311). L’OIntS disciplina la somma forfettaria a favore dell’integrazione, il suo utilizzo per la promozione linguistica precoce dei richiedenti l’asilo nonché il processo di prima integrazione, mentre l’OAsi 2 disciplina l’indennizzo dei Cantoni per le spese supplementari occasionate dai MNA.
2 Situazione iniziale per quanto riguarda l’Agenda Integrazione Svizzera
L’Agenda Integrazione Svizzera è illustrata in dettaglio nell’allegato rapporto del
1° marzo 2018 del Gruppo di coordinamento «Agenda Integrazione Svizzera».2
3 Situazione iniziale per quanto riguarda l’indennizzo dei costi supplementari per i MNA
Conformemente alla ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione federale e alle disposizioni della legge sull’asilo (RS 142.31), la legislazione e l’applicazione del diritto per quanto riguarda l’aiuto sociale nel settore dell’asilo e dei rifugiati, quindi anche l’assistenza in questo settore, competono in linea di principio ai Cantoni. In conformità a questa competen-
1 Non appena adottata dal Consiglio federale, la versione sarà disponibile all’indirizzo: www.sem.admin.ch/content/sem/it/home.html > Pubblicazioni & Servizi > Progetti di legislazione in corso e sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) conformemente all’art 42 cpv. 4 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni (OPubb; RS 170.512.1).
2 Tutte le basi riguardanti l’attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera sono pubblicate all’indirizzo: http://www.kip-pic.ch/it/. La pagina afferente è direttamente consultabile all’indirizzo: http://www.kippic.ch/it/pic/agenda-integrazione/.