Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine
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li.3 Si stima che dopo sei anni questo effetto comporterà per la Confederazione una diminuzione delle uscite a titolo di sussidi versati ai Cantoni nel settore dell’aiuto sociale pari a circa 66 milioni di franchi l’anno. Pertanto sul lungo periodo gli oneri supplementari per la Confederazione nel quadro dell’Agenda Integrazione ammonteranno a circa 66 milioni di franchi l’anno. Contestualmente al secondo mandato volto a riesaminare il sistema di finanziamento nel suo insieme per il settore dei rifugiati e dell’asilo4 sarà perseguito un ulteriore sgravio finanziario nel settore dell’aiuto sociale.
Nel quadro dell’Agenda Integrazione Svizzera i richiedenti l’asilo con prospettiva di rimanere in Svizzera devono poter beneficiare delle offerte di promozione linguistica. Durante la procedura velocizzata e la procedura Dublino non è ancora opportuno applicare queste misure. La procedura ampliata è invece il contesto indicato per avviare il processo integrativo, giacché a questo stadio la probabilità di una permanenza durevole in Svizzera aumenta nettamente. Per promuovere l’integrazione di queste persone i Cantoni possono impiegare mezzi finanziari corrisposti loro a titolo della somma forfettaria a favore dell’integrazione. La Confederazione non versa contributi supplementari. La promozione linguistica inizia semplicemente prima. Pertanto le offerte di promozione linguistica per i richiedenti l’asilo durante la procedura ampliata non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
L’aumento della somma forfettaria a favore dell’integrazione non ha ripercussioni sul personale della Confederazione. L’attuazione dell’Agenda Integrazione genera un onere supplementare in termini di personale per i Cantoni, di cui è stato tenuto conto nel calcolare le spese delle singole misure del processo di prima integrazione.
5.2 Indennizzo dei costi supplementari per i MNA
I sussidi federali supplementari versati ai Cantoni per indennizzare le spese per i minorenni non accompagnati richiedenti l’asilo o ammessi a titolo provvisorio ammonteranno a circa 30 milioni l’anno, quelli per i rifugiati minorenni non accompagnati a circa 2 milioni di franchi (calcolati in funzione degli effettivi al 31 ottobre 2017). In concreto, contestualmente al preventivo 2019 è stato sollecitato un finanziamento pari a 19 9 milioni di franchi e nel quadro del piano integrato dei compiti e delle finanze 2020–2022 sono stati sollecitati finanziamenti pari a 28 milioni di franchi l’anno per le spese supplementari generate dai MNA dell’intero settore dell’asilo e dei rifugiati. È stato tenuto conto del fatto che le disposizioni esecutive entreranno in vigore soltanto il 1° maggio 2019.
Siccome i sussidi federali supplementari sono indicizzati in base al numero di MNA, ovvero al rapporto del numero di MNA rispetto al numero complessivo di persone rientranti al settore dell’asilo e dei rifugiati, il loro importo è adeguato di anno in anno ai costi effettivi per MNA. In questo modo sono indennizzati correttamente i costi effettivamente sostenuti. Un primo adeguamento sarà effettuato sin dall’entrata in vigore della modifica d’ordinanza, nel 2019, in base agli effettivi al 31 ottobre 2018. Il contributo federale supplementare all’alloggio e all’assistenza dei MNA del settore dell’asilo e dei rifugiati non ha ripercussioni sul personale della Confederazione.
3 Rapporto del Gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 Agenda Integrazione Svizzera (n. 5. Finanziamento)
4 Rapporto del gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 Agenda Integrazione Svizzera (n. 5. Finanziamento)