Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.750985
Compendio
Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato l’Agenda Integrazione Svizzera e ha definito le indennità da versare ai Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell’asilo e dei rifugiati (MNA).
Il progetto disciplina, da un lato, l’attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera. In questo contesto occorre aumentare la somma forfettaria a favore dell’integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi. Al tempo stesso occorre codificare a livello di ordinanza il processo di prima integrazione e l’utilizzo della somma forfettaria a favore dell’integrazione per la promozione linguistica precoce.
Dall’altro lato, il progetto disciplina l’indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai MNA. Le spese computabili sostenute dai Cantoni per l’assistenza e l’aiuto sociale ammontano a complessivi 100 franchi per giorno e MNA. Conformemente alla decisione del Consiglio federale, la Confederazione si farà carico di queste spese in ragione di 86 franchi. Le modifiche interessano l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS interamente riveduta nella versione del 15 agosto 2018 con entrata in vigore al 1° gennaio 2019) e l’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2; RS 142.311). L’OIntS disciplina la somma forfettaria a favore
dell’integrazione, il suo utilizzo per la promozione linguistica precoce dei richiedenti l’asilo nonché il processo di prima integrazione, mentre l’OAsi 2 disciplina l’indennizzo dei Cantoni per le spese supplementari occasionate dai MNA.