Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine

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federazione versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l’anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre delle banche dati della SEM. Non è più indicata la data di riferimento per il rilevamento delle cifre determinanti. Tale data dovrà essere definita in pertinenti istruzioni; ciò consentirà di tenere conto con maggiore flessibilità delle obiezioni dei Cantoni per quanto riguarda il rilevamento dei dati e la data di versamento.

Per avviare quanto prima possibile il processo integrativo, il Consiglio federale e i Governi cantonali hanno deciso che i richiedenti l’asilo con prospettiva di rimanere devono poter beneficiare delle offerte di promozione linguistica. Conformemente alla modifica della legge sull’asilo del 25 settembre 20159, entrata in vigore il 1° marzo 2019, con la presentazione della domanda d’asilo in un centro della Confederazione prende inizio la fase preparatoria della durata di 21 giorni civili. Nel quadro di questa fase sono effettuati i chiarimenti preliminari necessari per svolgere una procedura d’asilo. Al termine della fase preparatoria segue immediatamente la procedura d’asilo vera e propria. Se durante la fase preparatoria è stato costatato che si tratta di un caso Dublino è avviata la procedura Dublino (cfr. art. 26b nLAsi). Durante questa procedura della durata massima di 140 giorni, compreso l’eventuale trasferimento nello Stato Dublino competente, i richiedenti l’asilo soggiornano in linea di massima nei centri della Confederazione. Nei casi non Dublino che non richiedono ulteriori chiarimenti, dopo l’audizione sui motivi d’asilo o la concessione del diritto di essere sentiti la domanda è trattata in una procedura celere secondo uno scadenzario prestabilito (cfr. art. 26c nLAsi). In tale procedura possono essere prese decisioni di asilo negative oppure positive. Nella procedura celere le decisioni relative alle domande d’asilo devono passare in giudicato entro 100 giorni; in caso di decisione negativa l’allontanamento deve essere eseguito entro questo termine. Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere non è possibile entro il termine stabilito (cfr. art. 37 cpv. 2 nLAsi), per esempio perché sono necessari chiarimenti supplementari, la domanda d’asilo è trattata nella procedura ampliata e, per la durata della procedura, il richiedente è attribuito a un Cantone (cfr. art. 26d nLAsi). La procedura ampliata dev’essere portata a termine entro un anno, compresa l’eventuale esecuzione dell’allontanamento. Conformemente al rapporto finale sulla pianificazione globale del riassetto del settore dell’asilo, le persone oggetto di una procedura ampliata hanno buone probabilità di rimanere in Svizzera (60%).10

Il capoverso 5 introduce la possibilità per i Cantoni di utilizzare la somma forfettaria a favore dell’integrazione anche per attuare misure di promozione linguistica destinate ai richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata. In questo modo è tenuto conto del fatto che, se durante la procedura velocizzata e la procedura Dublino non è ancora opportuno prevedere misure integrative, durante la procedura ampliata, a fronte della forte probabilità che i richiedenti l’asilo in questione rimangano in Svizzera, è opportuno avviare pertinenti misure.

Il capoverso 6 corrisponde all’articolo 15 capoverso 6 dell’OIntS interamente riveduta nella versione del 15 agosto 2018 con entrata in vigore al 1° gennaio 2019.

Articolo 17 OIntS

Nel quadro di programmi cantonali d’integrazione i Cantoni possono finanziare misure per l’ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo nonché valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici. A tal fine possono attingere anche alla somma forfettaria a favore dell’integrazione (art. 15 dell’OIntS interamente riveduta nella versione del 15 agosto 2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019), sempreché ciò contri-

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10 Gruppo di lavoro per il riassetto (2014): Pianificazione globale per il riassetto del settore dell’asilo, rapporto finale del

18 febbraio 2014, pag. 27. www.sem.admin.ch/content/sem/it/home.html> Attualità > News > News 2014 > Definite le condizioni quadro per il riassetto del settore dell’asilo (stato: 27.7.2018).