Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine
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buisca a sviluppare ulteriormente e ad assicurare il processo di prima integrazione di cui all’articolo 14a OIntS.
Articolo 29a OIntS
Conformemente al capoverso 1 della disposizione transitoria, la somma forfettaria a favore dell’integrazione è concessa unicamente ove l’accordo di programma in essere (2018-2021) sia stato dapprima adeguato alle nuove disposizioni dell’OIntS mediante la stipula di un accordo aggiuntivo (n. 14 dell’accordo di programma). L’accordo aggiuntivo deve adeguare l’accordo di programma in essere alle nuove condizioni dell’Agenda Integrazione Svizzera. In assenza di un accordo aggiuntivo, fino allo scadere dell’accordo aggiuntivo in essere, ossia fino alla fine del 2021, è versata una somma forfettaria a favore dell’integrazione dell’importo di 6000 franchi.
Per tenere conto delle esigenze individuali delle persone entrate in Svizzera nel quadro del programma d’integrazione per rifugiati reinsediati 2017–2019 (decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2016), i Cantoni di accoglienza ottengono attualmente una somma forfettaria di 11 000 franchi che vengono ad aggiungersi alla somma forfettaria a favore
dell’integrazione in virtù di un accordo di prestazione. In sede di attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera andranno intraprese misure per promuovere l’integrazione, su base individuale, dell’intero gruppo dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Non saranno pertanto stipulati accordi di prestazione. L’impostazione mirata delle misure consentirà in futuro di tenere conto anche delle esigenze particolari dei rifugiati reinsediati. Se dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza altre persone entreranno in Svizzera nel quadro del programma d’integrazione dei rifugiati reinsediati 2017–2019 in atto, i Cantoni con cui la Confederazione ha stipulato accordi di prestazione riguardanti l’integrazione di questi gruppi di persone otterranno parimenti, anziché due somme forfettarie, un’unica somma forfettaria dell’importo di 18 000 franchi per rifugiato riconosciuto.
6.2 Indennizzo delle spese supplementari per i MNA
Articolo 22 OAsi 2
Il capoverso 1 definisce il nuovo importo della somma forfettaria globale mensile. D’ora in poi comprende anche un contributo (ca. 36 franchi per giorno e MNA) ai costi supplementari sostenuti dai Cantoni per alloggiare e assistere i MNA. Questo contributo complementare è ripartito sulla somma forfettaria globale versata per tutte le persone del settore dell’asilo aventi diritto a un sovvenzionamento (cfr. deduzione matematica).
Il capoverso 1 va peraltro completato in quanto la somma forfettaria globale non si basa più unicamente su un determinato stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, bensì anche sul numero di MNA a una data di riferimento ben precisa, ovvero sul rapporto di questo numero rispetto al numero complessivo di richiedenti l’asilo e di persone ammesse provvisoriamente senza permesso di dimora alla medesima data di riferimento.
Al capoverso 5 è definita l’entità della quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza dei MNA, ripartita sulla somma forfettaria globale versata a tutte le persone del settore dell’asilo aventi diritto a un sussidio (cfr. deduzione matematica).
Il nuovo capoverso 6 contiene la formula d’indicizzazione per l’adeguamento annuale della quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza dei MNA (data di riferimento: 31 ottobre, per analogia con l’adeguamento della somma forfettaria globale all’indice nazionale dei prezzi al consumo) basato sul rapporto del numero di MNA rispetto all’effettivo globale diviso per il 5,1 per cento (rapporto dei due effettivi al 31 ottobre 2017). In questo modo