Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine

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Per attuare le misure impostate in funzione dei moduli di promozione i Cantoni dispongono della somma forfettaria a favore dell’integrazione di cui all’articolo 15 OIntS.

A integrazione del documento di base dei PIC del 25 gennaio 2017 steso dalla Confederazione e dai Cantoni in vista della conclusione di accordi di programma in virtù dell’articolo 20 LSu, in una pertinente circolare sono disciplinate l’attuazione concreta degli obiettivi e dei parametri di riferimento dell’Agenda Integrazione e la relativa procedura. Il 2 luglio 2018 la SEM ha emanato una prima circolare intitolata «Valori di riferimento per la pianificazione dell’attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera nel quadro dei PIC 2018-2021».

Articolo 15 OIntS

Per l’attuazione del processo obbligatorio di prima integrazione in vista di integrare i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente in modo celere ed efficace, in virtù dell’articolo 58 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 87 della legge federale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI; entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2019) e degli articoli 88-89 LAsi, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria a favore dell’integrazione il cui importo è aumentato dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi. La somma forfettaria sarà versata un’unica volta, come sinora. Il suo importo è calcolato in base al numero di riconoscimenti della qualità di rifugiato, ovvero di ammissioni provvisorie o concessioni di protezione8.

In seguito alla crisi umanitaria in Siria, dal 2013 la Svizzera accoglie persone direttamente dai campi profughi (reinsediamento). A livello internazionale, il nostro Paese ha inoltre contribuito alla ripartizione tra i Paesi europei degli oneri in materia di rifugiati (burden sharing) accogliendo persone provenienti dall’Italia (ricollocazione).

Per agevolare la riuscita dell’ammissione e dell’integrazione dei rifugiati ricollocati i Cantoni realizzano programmi d’integrazione speciali per cui la Confederazione versa attualmente 11 000 franchi in aggiunta alle somme forfettarie per l’integrazione (reinsediamento II).

In sede di attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera andranno intraprese misure per promuovere l’integrazione, su base individuale, dell’intero gruppo di AP/R. L’impostazione mirata delle misure consentirà in futuro di tenere conto anche delle esigenze particolari dei rifugiati reinsediati. Una volta arrivati a scadenza, gli attuali accordi di programma speciali potranno così essere sostituiti dall’Agenda Integrazione Svizzera. È pertanto abrogata la disposizione secondo cui, nel quadro dell’ammissione di gruppi di rifugiati conformemente all’articolo 56 LAsi, il Consiglio federale può definire l’importo della somma forfettaria in via derogatoria (art. 15 cpv. 2 dell’OIntS interamente riveduta nella versione del 15 agosto 2018 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019).

Conformemente al capoverso 3, la SEM concede la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma conformemente all’articolo 20a LSu a favore dei programmi cantonali d’integrazione (art. 14 OIntS nella versione del 15 agosto 2018). La disposizione corrisponde all’articolo 15 capoverso 4 dell’OIntS interamente riveduta nella versione del 15 agosto 2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. È stato semplicemente aggiunto che si tratta di accordi di programma stipulati conformemente all’articolo 20a LSu. Contestualmente all’Agenda Integrazione Svizzera, Confederazione e Cantoni si sono intesi per il raggiungimento di obiettivi sociopolitici ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 LStrI. Questi obiettivi saranno concretizzati contestualmente ai PIC e a complemento degli obiettivi strategici già convenuti nel quadro dei PIC tuttora in atto, quali parti integranti degli accordi di programma.

Il capoverso 4 corrisponde in larga misura all’articolo 15 capoverso 5 dell’OIntS interamente riveduta nella versione del 15 agosto 2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. La Con-

8 Questo statuto giusta gli art. 4 e 66segg. LAsi non è ancora stato applicato.