Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine
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obbligatori per tutti i Cantoni e misurabili sotto il profilo qualitativo. Per poter raggiungere questi obiettivi occorre mettere in campo a livello nazionale un processo integrativo ideale, per tutti i rifugiati e gli ammessi a titolo provvisorio nei moduli di promozione dell’integrazione Informazioni iniziali e fabbisogno d’integrazione, Consulenza (accompagnamento), Lingua, Potenziale in ambito formativo e occupazionale, Coesistenza (integrazione sociale). Occorre inoltre stabilire nell’OIntS l’obbligo di estendere gli accordi di programma anche a questi moduli del processo d’integrazione ideale.
4.2 Indennizzo delle spese complementari per i MNA
La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese occasionate dal sostegno e
dall’assistenza alle persone nel settore dell’asilo e dei rifugiati mediante somme forfettarie. Queste cosiddette somme forfettarie globali coprono tutte le spese per l’aiuto sociale e comprendono un contributo specifico alle spese di assistenza. Oggi la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale pari a circa 1500 franchi per mese e persona, il che corrisponde a un importo forfettario giornaliero di circa 50 franchi.
Alloggiare e assistere i MNA in conformità alle indicazioni di principio dettate dalla protezione dei minori implica costi piuttosto elevati. Infatti la giovane età di questi richiedenti, il loro bisogno di sviluppo e formazione, la loro vulnerabilità e l’assenza di legami famigliari in Svizzera richiedono condizioni di alloggio e assistenza particolari. Le pertinenti spese sono state rivedute e consolidate in collaborazione con la CDOS alla luce del principio sancito dal diritto in materia di sovvenzioni secondo cui occorre adottare soluzioni poco onerose. Nel definire le spese computabili non è stato tenuto conto di valori aberranti (sia verso l’alto sia verso il basso). In base a questi calcoli e conformemente alla decisione del Consiglio federale del 25 aprile 2018, i sussidi per l’alloggio e l’assistenza dei MNA dovranno essere adeguati come segue:
i costi giornalieri a copertura dei quali sarà versata la somma forfettaria globale sono valutati a 100 franchi per MNA. Inoltre la quota parte per l’assistenza, pari a 57,10 franchi al giorno, che conformemente alla LAsi dev’essere coperta solo in parte dalla Confederazione, sarà coperta grazie alle sovvenzioni in ragione del 75 per cento (= 42,83 franchi). La quota parte per le spese dell’aiuto sociale pari a 42,90 franchi al giorno sarà invece interamente coperta. Insieme la quota parte delle spese di assistenza e quella delle spese per l’aiuto sociale risulteranno in un nuovo contributo federale pari a circa 86 franchi (85,73 franchi) per giorno e MNA. L’importo di 86 franchi sarà ripartito sulle somme forfettarie globali previste per
l’insieme delle persone del settore dell’asilo. Sarà adeguato di anno in anno in funzione del numero di MNA, ovvero del rapporto del loro numero rispetto al numero complessivo delle persone rientranti nel settore dell’asilo. In questo modo è possibile aumentare i sussidi in maniera semplice e corretta pur mantenendo il sistema di indennizzo in essere, senza dover creare una somma forfettaria separata per l’indennizzo delle spese di alloggio e assistenza dei MNA.
5 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni
5.1 Agenda Integrazione Svizzera
Basandosi su una matrice quantitativa di 11 000 ammissioni provvisorie e concessioni dell’asilo, l’attuazione dell’Agenda Integrazione comporta per la Confederazione spese supplementari pari a 132 milioni di franchi l’anno. Le misure complementari dell’Agenda Integrazione e la loro attuazione sistematica generano una riduzione delle somme forfettarie globa-