Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/60: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri; Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati · 14 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.750985

6 Commenti alle singole disposizioni

6.1 Agenda Integrazione Svizzera

Articolo 14 OIntS

I contributi finanziari per la promozione specifica dell’integrazione sono stanziati in prima linea in virtù di programmi cantonali d’integrazione (PIC). Questi sono parte integrante degli accordi di programma che la Confederazione stipula con i Cantoni in virtù dell’articolo 20a della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).

L’utilizzo dei crediti versati a titolo della somma forfettaria a favore dell’integrazione (art. 15 dell’OIntS interamente riveduta nella sua versione del 15 agosto 2018 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019) e del credito per la promozione dell’integrazione (art. 16 dell’OIntS interamente riveduta nella sua versione del 15 agosto 2018 che entrerà in vigore il

1° gennaio 2019) deve figurare nei PIC. Dev’essere trasparente e ricostruibile. Il consuntivo per ciascuna di queste due fonti di finanziamenti dev’essere presentato separatamente. La SEM ha disciplinato i dettagli riguardanti l’applicazione dei PIC nella propria circolare del 25 gennaio 2017 «Promozione specifica dell’integrazione 2018–2021».5 La SEM redigerà ulteriori circolari inerenti l’attuazione dell’Agenda Integrazione; le consoliderà d’intesa con i Cantoni nel quadro del gruppo congiunto d’accompagnamento PIC.

Articolo 14a OIntS

Allo scopo di completare e concretizzare gli obiettivi programmatici dei PIC, la Confederazione e i Cantoni hanno definito, contestualmente alla messa a punto dell’Agenda Integrazione per rifugiati riconosciuti (R) e persone ammesse provvisoriamente (AP), i seguenti obiettivi d’efficacia comuni obbligatori per tutti i Cantoni e misurabili sotto il profilo qualitativo:

1. AP/R raggiungono un livello linguistico corrispondente al loro potenziale. Tre anni dopo

l’arrivo in Svizzera hanno almeno le competenze linguistiche di base per destreggiarsi nella vita di tutti i giorni (almeno A1).

2. L’80 per cento dei bambini rientranti nel settore dell’asilo che giungono in Svizzera tra i 0

e i 4 anni è in grado, all’inizio della scuola dell’obbligo, di comunicare nella lingua parlata nel luogo di residenza.

3. Cinque anni dopo l’arrivo in Svizzera due terzi degli AP/R di età compresa tra i 16 e i

25 anni stanno frequentando una formazione post-obbligatoria.

4. Sette anni dopo l’arrivo in Svizzera la metà di tutti gli AP/R in età adulta si è integrata in

modo duraturo nel mercato del lavoro primario.

5. Sette anni dopo l’arrivo in Svizzera gli AP/R si sono familiarizzati con lo stile di vita svizze-

ro e hanno contatti sociali con la popolazione locale.

Non tutti gli AP/R sono in grado di seguire una formazione e inserirsi nel mercato del lavoro. Le difficoltà vanno spesso ricondotte all’esperienza di fuga, ai problemi di salute o alla situazione familiare. Si presume che il 70 per cento delle persone in età occupabile (16-50 anni) disponga del potenziale richiesto, il 30 per cento no. Gli obiettivi, tuttavia, sono calcolati in base alle corrispondenti fasce d’età nell’intera popolazione. L’obiettivo 3 significa che 5 anni dopo l’arrivo in Svizzera il 95 per cento dei giovani in grado di seguire una formazione stanno

5 Circolare «Promozione specifica dell’integrazione 2018–2021» della SEM del 25 gennaio 2017, consultabile all’indirizzo: www.sem.admin.ch/content/sem/it/home.html> Entrata & soggiorno > Integrazione > Programmi cantonali d’integrazione > PIC 2018–2021 (stato: 5.7.2018).