Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.
Catasto RDPP ha un effetto meramente dichiarativo: «Possono generare restrizioni di diritto pubblico della proprietà vincolanti per i proprietari fondiari unicamente decisioni adottate dalle competenti autorità.»13 Non esiste alcun motivo razionale per cui l’effetto pubblicitario positivo e un effetto
puramente dichiarativo debbano essere in conflitto tra loro. Se una RDPP è pubblicata nel Catasto RDPP, gode dello status di informazione considerata nota, senza che ciò comporti alcuna
affermazione circa la sua esattezza e senza ulteriore efficacia giuridica. Se una RDPP non viene accidentalmente pubblicata nel Catasto RDPP non è considerata nota, senza che ciò influenzi la sua validità giuridica.
Una modifica a livello legislativo non è attualmente oggetto di discussione, né si impone sul piano giuridico. Si reputa invece necessario un chiarimento nell’OCRDPP per quanto concerne gli effetti giuridici per quanto concerne le ulteriori funzioni del Catasto RDPP (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 2).
2.2.6 La responsabilità secondo l’articolo 18 della legge sulla geoinformazione
In vista dei lavori di revisione all’OCRDPP è stata tematizzata anche la responsabilità per la tenuta del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). Diversi attori (ad es. la DCPA, i Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città) chiedono per quale motivo nel messaggio concernente la legge sulla geoinformazione si sia parlato di una responsabilità fondata sulla fiducia se l’articolo 18 della geoinformazione intende riprodurre, con la responsabilità per la tenuta del Catasto RDPP, la responsabilità di cui all’articolo 955 del Codice civile svizzero (CC, RS 210) che costituisce invece una responsabilità causale.
Secondo l’articolo 18 della legge sulla geoinformazione, riguardo alla tenuta del Catasto esiste una responsabilità causale di diritto civile prevista da una legge specifica e ispirata alla responsabilità per la tenuta del registro fondiario ai sensi dell’articolo 955 del Codice civile svizzero.14 Questa
responsabilità prevale sulla responsabilità statale generale della Confederazione e dei Cantoni.15 La responsabilità ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione è limitata ai compiti e alle attività che il diritto pubblico della Confederazione assegna espressamente al servizio responsabile per la tenuta del Catasto (elenco esaustivo):16
- ricezione e verifica dei geodati di base (art. 6 OCRDPP);
- garanzia dell’esattezza delle indicazioni concernenti la data dell’iscrizione o dell’ultima
modifica dei dati (art. 7 cpv. 2 OCRDPP);
- garanzia dell’accesso al geoservizio e del suo corretto funzionamento (art. 9 OCRDPP);
- allestimento di estratti (art. 10 OCRDPP);
Il tanto citato riferimento alla responsabilità fondata sulla fiducia nel messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione17 è errato - quanto meno nel punto in cui è stato pubblicato. Lo si evince peraltro già dal testo del messaggio che segue tale affermazione18.
Dell’inesattezza dei geodati di base di diritto federale o cantonale creatasi presso il servizio
competente ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione (ad es. durante la digitalizzazione di piani analogici) e non nell’ambito della tenuta del Catasto RDPP il Cantone non è responsabile ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione. Può essere tuttavia
eventualmente ritenuto responsabile, in qualità di esercente di un geoservizio, nell’ambito della responsabilità dello Stato. Il diritto federale impone al servizio competente di garantire la disponibilità duratura del rispettivo set di geodati (art. 9 cpv. 1 LGI) e la sua disponibilità all’interno di un
13Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209.
14Nel materiale concernente la LGI si precisa espressamente che si tratta di " una norma particolare in materia di responsabilità del diritto
civile federale", cfr. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165,
p. 7209; dello stesso parere è anche DANIEL KETTIGER, Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, ZBGR 3/2010,
p. 151; che si tratta di una responsabilità causale è confermato anche da MEINRAD HUSER, Publikation von Eigentumsbeschränkungen − neue Regeln, BR 1/2010, p. 175.
15cfr. TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, 3. ed., Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SVBR), Basilea 2017, n. marg. 22 segg.;
KURT MEIER, Orientierungshilfen im Dschungel der Staatshaftung, plädoyer 4/08, S. 40; TSCHANNEN, PIERRE/ZIMMERLI, ULRICH/MÜLLER,
MARKUS, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Berna 2014 § 62, n. marg. 11.
16cfr. KETTIGER (nota 14), p. 151; IVANOV, DANIELA/ROTH, MARIUS/FLEINER, THOMAS: Rechtliche Grundlagen im Projekt "ÖREBLex", Gutachten
erstellt im Auftrag des Kantons Thurgau, Zentrum für Rechtsinformation – ZRI, Zurigo, del 31 ottobre 2012 p. 35 segg.
17cfr. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209 segg.
18cfr. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209.